Inerzia del Comune su istanza autorizzazione stazione radio-base e commissario ad acta (TAR Puglia n. 1129 del 31.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza all’ordinanza cautelare che ha imposto all’amministrazione di pronunciarsi con provvedimento finale motivato sull’istanza di autorizzazione all’installazione di una stazione radio-base, il giudice amministrativo accerta la perdurante inerzia dell’ente e, ove questa permanga nonostante la diffida, nomina commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, cod. proc. amm.. La mancata conformità dell’impianto al programma stralcio comunale, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 5/2002, non determina di per sé preclusione alla realizzazione dell’opera. Il giudice fissa il termine per l’adozione del provvedimento e quello successivo per l’esecuzione commissariale, senza applicare penalità di mora quando il ritardo non ne giustifichi l’irrogazione. Resta ferma la trattazione di merito del ricorso.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Puglia gli atti con cui il Comune ha sospeso i lavori di installazione di una stazione radio-base per telefonia mobile, contestando l’assenza di titoli abilitativi, e ha chiesto l’accertamento del silenzio-assenso formatosi sull’istanza di autorizzazione presentata il 10 agosto 2023.

Con ordinanza cautelare n. 238 del 4 giugno 2024 la Sezione ha rilevato che i provvedimenti impugnati non recavano alcun termine finale e che l’amministrazione non aveva depositato gli atti ai sensi dell’art. 46 cod. proc. amm. Il Collegio ha quindi imposto all’ente di approfondire la fattispecie e di adottare senza indugio un provvedimento finale motivato. La società ha diffidato il Comune al riesame e ha poi depositato istanza ai sensi dell’art. 59 cod. proc. amm., lamentando la perdurante inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale prende atto che il Comune non ha depositato i provvedimenti impugnati né gli altri atti richiesti dall’art. 46 cod. proc. amm. L’inerzia risale alla presentazione dell’istanza e non è stata superata neppure dopo la notificazione della nota di diffida.

Il Collegio richiama il contenuto dell’ordinanza cautelare: l’unico profilo di criticità emerso dalla motivazione degli atti depositati è la carenza di conformità dell’installazione rispetto al programma stralcio comunale, previsto dall’art. 7, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 5/2002. Tale circostanza, osserva il giudice, non determina ex se preclusione alla realizzazione dell’impianto. Il secondo parere dell’ARPA Puglia è stato reso in senso positivo.

Su queste basi il Tribunale ordina al Comune di ottemperare all’ordinanza n. 238 del 2024 e di pronunciarsi sull’istanza di autorizzazione con un provvedimento finale motivato entro 45 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ai sensi dell’art. 114, comma 4, cod. proc. amm., è nominato commissario ad acta il Prefetto di Bari, con facoltà di delega a idoneo funzionario, per dare esecuzione all’ordinanza entro i successivi 45 giorni. L’insediamento avverrà previa comunicazione della parte interessata, che dia atto e comprova della perdurante inerzia.

Il Collegio non ritiene di disporre allo stato l’applicazione di penalità di mora per l’eventuale ulteriore ritardo. Resta confermata l’udienza pubblica del 19 marzo 2025 per la trattazione di merito, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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