Carta docente, ottemperanza al giudicato e controvalore pecuniario del beneficio (TAR Campania n. 455 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’amministrazione soccombente è tenuta a dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, e non può invocare il decorso del termine fissato dal giudice per la fruizione del beneficio. Poiché l’obbligazione pecuniaria ha natura fungibile, l’amministrazione deve erogare il controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, senza poter trarre vantaggio dal proprio contegno inerte. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 deve essere decorso infruttuosamente. All’accoglimento consegue la nomina del commissario ad acta, senza compenso, incaricato dell’allocazione in bilancio e delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2196/2024, pubblicata il 03.10.2024 e passata in giudicato. Il titolo accerta il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per sei anni scolastici, per un totale di € 3.000,00.

L’amministrazione non ha proposto impugnazione e non ha adempiuto. La ricorrente lamenta l’esito infruttuoso della notifica del 7.10.2024 e l’inutile decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede la condanna al pagamento, con accessori di legge, e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituisce per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il gravame fondato. Richiamato il testo dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., rileva che l’azione di ottemperanza è ammissibile per conseguire l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato del giudice ordinario.

Sotto il profilo processuale, risultano rispettati tanto il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione in data 7.10.2024 ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.

Non essendo stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il Collegio precisa che, in caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio (due anni dalla pubblicazione della pronuncia), l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. Il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla ricorrente, ma da una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.

In accoglimento della domanda, il Tribunale nomina sin da ora quale commissario ad acta un Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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