Revoca del contributo agricolo e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sardegna n. 1128 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di finanziamenti pubblici, una volta emesso il provvedimento di concessione del contributo, la fase di verifica e controllo dell’adempimento degli obblighi del beneficiario attiene all’esecuzione del rapporto. Le controversie sul ritiro del contributo, fondate non su un vizio di legittimità del provvedimento concessorio o sul contrasto con il pubblico interesse, ma sul successivo inadempimento del beneficiario, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, perché l’interesse alla conservazione del contributo ha consistenza di diritto soggettivo. Il riparto si determina sulla base del petitum sostanziale e della causa petendi, cioè dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, individuata con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico.

Il Fatto

La Regione autonoma della Sardegna approvava il bando per la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti relativa all’annualità finanziaria 2021. Il ricorrente, titolare di un’impresa agricola, presentava domanda di ammissione al finanziamento per realizzare un nuovo vigneto di varietà Marselan, previa estirpazione di quello esistente di varietà Vermentino. La domanda era ammessa e il contributo concesso, con erogazione di un’anticipazione maggiorata della cauzione.

Alla domanda di pagamento a saldo, il ricorrente indicava di avere realizzato il vigneto con varietà Vermentino. L’amministrazione avviava il procedimento di revoca, rilevando che l’intervento realizzato costituiva ristrutturazione e non la riconversione varietale prevista in concessione, senza che fosse stata presentata la prescritta domanda di variante tramite portale SIAN. Seguiva la revoca con recupero delle somme e l’esclusione dal beneficio; il ricorso gerarchico era rigettato. Il beneficiario impugnava gli atti davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Richiamando un orientamento consolidato, rileva che, emesso il provvedimento concessivo, la verifica dell’adempimento degli obblighi del beneficiario riguarda l’esecuzione del rapporto. Le controversie sul ritiro del contributo fondate sull’inadempimento del beneficiario, e non su un vizio di legittimità o sul contrasto con il pubblico interesse, spettano al giudice ordinario, poiché l’interesse alla conservazione del contributo è diritto soggettivo. Sul punto richiama Cass. Sez. Un. n. 19484/2024, Cass. Sez. Un. n. 25213/2020 e Cons. Stato, Ad. Plen. n. 6/2014.

La questione riguarda proprio il rigetto del saldo finale e la revoca del contributo, per il mancato adempimento delle prescrizioni del bando e delle istruzioni operative, che impongono di comunicare la modifica dell’attività prima della realizzazione dell’intervento tramite il portale SIAN. La causa petendi va quindi individuata nel diritto soggettivo alla conservazione del contributo, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente nelle proprie memorie.

Il ricorrente ha sostenuto la giurisdizione amministrativa, deducendo la lesione di garanzie procedimentali per l’imposizione del solo iter telematico senza forme alternative in caso di impossibilità assoluta di uso del sistema. Il Collegio replica richiamando il criterio del petitum sostanziale: il riparto si determina non solo in funzione della statuizione richiesta, ma sulla base della causa petendi e dell’intrinseca natura della posizione dedotta, indagando l’effettiva natura della controversia e la consistenza delle situazioni giuridiche soggettive (Cass. Sez. Un. n. 9716/2024).

In conformità all’orientamento richiamato, il Tribunale afferma la giurisdizione del giudice civile, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.. Le spese sono compensate, non assumendo rilievo la circostanza che la determina di rigetto del ricorso gerarchico indichi in calce la possibilità di ricorrere anche al giudice amministrativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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