La pergotenda retrattile non è nuova costruzione né richiede permesso di costruire (Cons. Stato n. 1185 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
I manufatti leggeri costituiti da strutture di copertura retrattili e regolabili, prive di elementi di fissità, stabilità e permanenza, che non realizzano uno spazio chiuso stabilmente configurato né un nuovo volume o superficie utile, rientrano nell’edilizia libera e non necessitano di permesso di costruire. Essi non integrano gli estremi della ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, poiché non trasformano l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere. La struttura di sostegno assume funzione meramente accessoria rispetto alla tenda ed è a questa funzionale. L’autorizzazione paesaggistica non è dovuta quando il fabbricato non sia vincolato a norma del d.lgs. n. 42/2004 né ricada in zona vincolata, non potendosi il vincolo desumere dalla pianificazione locale, che persegue finalità urbanistiche diverse.

Il Fatto

I proprietari di un immobile presentavano due SCIA, nel 2017 e nel 2018, per la manutenzione straordinaria e il risanamento conservativo di una struttura a giorno esistente sul lastrico solare. A seguito di sopralluogo, il Comune contestava la difformità dell’intervento rispetto alla segnalazione originaria e qualificava il manufatto come tettoia, avviando il procedimento sanzionatorio.

Seguiva l’ordinanza dirigenziale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. I ricorrenti impugnavano l’atto davanti al TAR Puglia, che respingeva il ricorso con sentenza n. 01562/2022, compensando le spese e ponendo a loro carico gli oneri della verificazione tecnica. Proponevano quindi appello, sostenendo la preesistenza e l’autorizzazione della struttura e la sua riconducibilità alla manutenzione ovvero all’edilizia libera.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in via preliminare l’istanza di rinvio avanzata in vista della presentazione di una stanza di sanatoria. Richiamando l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., rileva che non ricorrono i presupposti eccezionali per differire la trattazione. Osserva inoltre che la presentazione dell’istanza di sanatoria non ha effetto caducante sull’ordinanza di ripristino, ma ne determina solo la temporanea inefficacia fino all’eventuale rigetto.

Nel merito, l’appello è accolto sotto due profili assorbenti. Quanto al primo, dagli atti risulta che l’intervento contestato consiste nella sostituzione di una precedente struttura di copertura di pari estensione, già autorizzata nel 2002 e costituita da travi e pilastri in legno lamellare con copertura ombreggiante in bamboo.

Quanto al secondo, le parti appellate non dimostrano che il fabbricato sia vincolato a norma del d.lgs. n. 42/2004 né che ricada in zona vincolata. Il Collegio esclude che l’onere di autorizzazione paesaggistica possa ricavarsi dalla pianificazione locale, avente finalità urbanistiche distinte, rispetto alle quali assume rilievo preminente la qualificazione del manufatto.

Su questo punto il Consiglio ribadisce l’orientamento sui manufatti leggeri — tende e gazebo privi di autonomia funzionale e non idonei a realizzare uno spazio chiuso stabile — che non richiedono permessi per l’installazione. La pergotenda si distingue dalla tettoia per la struttura più leggera, non stabilmente infissa al suolo, con funzione accessoria di sostegno e estensione della tenda, i cui elementi di copertura siano facilmente amovibili e completamente retraibili.

Nel caso concreto la struttura sostituisce quella autorizzata preesistente, assolve mere funzioni di copertura senza chiusure, è aperta su più lati e presenta pannelli leggeri regolabili e retrattili. Non emergono dunque fissità, stabilità e permanenza, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati. L’appello è accolto e, in riforma della sentenza, è accolto il ricorso di primo grado, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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