Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza virtuale (TAR Marche n. 795 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso, per il mutamento dei presupposti che ne avevano determinato l’incardinamento, comporta la declaratoria di improcedibilità del giudizio. La definizione in rito non esclude la pronuncia sulle spese, che segue il criterio della soccombenza virtuale: il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali quando l’impugnazione del decreto di asservimento risulti irricevibile per tardività, mentre difetta la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie concernenti la corresponsione dell’indennità. La compensazione delle spese può essere disposta solo nei confronti delle amministrazioni che non abbiano formulato opposizioni sostanziali, per ragioni equitative.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di un proprietario, degli atti relativi alla realizzazione di un metanodotto, tra cui il decreto di asservimento e l’ordinanza di deposito dell’indennità. Il ricorrente contestava la legittimità della procedura espropriativa e la determinazione dell’indennità stessa, chiedendone l’annullamento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.
Nelle more del giudizio, il ricorrente depositava una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, ravvisando un mutamento dei presupposti fattuali e giuridici sulla base dei quali il ricorso era stato originariamente incardinato, e chiedeva la compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, non contestata dalla società resistente, che ha tuttavia insistito per la condanna del ricorrente alle spese per lite temeraria. Le amministrazioni statali costituite non si sono opposte alla definizione in rito, rimettendosi al Collegio sulla regolazione delle spese.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del ricorso, ma ha ritenuto di non poter compensare le spese nei confronti della società resistente, applicando il principio della soccombenza virtuale. Tale principio consente al giudice di pronunciare sulle spese anche in caso di definizione in rito, valutando la fondatezza delle domande sulla base di un esame sommario degli atti. Sotto questo profilo, l’impugnazione del decreto di asservimento è stata ritenuta irricevibile per intervenuta tardività, essendo stato il decreto stesso adottato in data antecedente rispetto alla proposizione del ricorso.
Quanto alle censure relative alla corresponsione dell’indennità, il Collegio ha rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Tale conclusione si fonda sulla natura del diritto fatto valere, afferente alla determinazione e al pagamento dell’indennità, rispetto al quale la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non trova applicazione in mancanza di una specifica previsione normativa.
Sulla base di tali rilievi, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore della società resistente, liquidate in misura forfettaria, mentre è stata disposta la compensazione integrale delle spese nei confronti delle amministrazioni statali, in ragione della loro sostanziale acquiescenza alla definizione in rito del giudizio.
Nota della Redazione
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