Variante al progetto finanziato: il diniego non lede la funzionalità complessiva dell’iniziativa (TAR Sardegna n. 19 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controversie concernenti l’esercizio del potere autoritativo e discrezionale dell’Amministrazione in materia di finanziamenti pubblici, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo. La domanda cautelare di sospensione di un provvedimento di diniego di una variante a un progetto ammesso a finanziamento deve essere respinta quando il pregiudizio lamentato abbia carattere strettamente patrimoniale e non sia dimostrata l’irreparabilità del danno, specialmente ove l’Amministrazione abbia evidenziato la sussistenza di adeguati fondi per soddisfare l’interesse del ricorrente all’esito del giudizio di merito. La circostanza che il progetto originario già preveda la concessione di risorse per la specifica finalità che si intende implementare con la variante esclude la sussistenza del periculum in mora.
Il Fatto
La società ricorrente, beneficiaria del sostegno di cui alla sottomisura 4.2 del P.S.R. 2014/2022, aveva presentato una domanda di variante al progetto in virtù del quale era stata ammessa alla misura di sostegno. La variante prevedeva l’eliminazione della richiesta di contributo per la realizzazione di un salumificio e l’incremento della somma domandata per l’acquisto di nuovi macchinari. L’Amministrazione, con determinazione del Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano, rigettava la domanda, ritenendo che l’iniziativa progettuale, per effetto della variante, non avrebbe conservato la sua funzionalità complessiva, come prescritto dal paragrafo f) del Bando, e che sarebbe venuto meno l’elemento di diversificazione produttiva.
Avverso tale diniego, la società proponeva ricorso dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo l’annullamento e la sospensione del provvedimento, sostenendo la legittimità della variante e l’esistenza di un periculum in mora legato alla perdita del finanziamento. L’Amministrazione si costituiva in giudizio eccependo l’insussistenza della giurisdizione e del periculum, sottolineando la natura patrimoniale del pregiudizio e la disponibilità di fondi per tutte le domande finanziabili.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente affermato la sussistenza della propria giurisdizione, qualificando la controversia come attinente all’esercizio del potere autoritativo e discrezionale dell’Amministrazione nel ritenere non ammissibile la variante. Ha poi esaminato l’istanza cautelare, rilevando l’assenza dei presupposti per la sua concessione.
Il Collegio ha posto l’accento sul carattere strettamente patrimoniale del pregiudizio lamentato dalla ricorrente. Ha inoltre dato rilievo alle osservazioni dell’Amministrazione circa l’esistenza di adeguati fondi per soddisfare in ogni caso l’interesse della ricorrente all’esito del giudizio, escludendo pertanto il rischio di un danno grave e irreparabile.
Quanto all’argomento della difesa della ricorrente riguardante l’esigenza di attuare il progetto di implementazione del parco mezzi, il TAR ha osservato che tale finalità non sarebbe compromessa, potendo la ricorrente procedere nelle more alla realizzazione di quanto già approvato dall’Amministrazione regionale, che già prevedeva la concessione di risorse per tale specifica finalità.
Non deponendo in senso contrario alcun elemento a sostegno dell’irreparabilità del pregiudizio, il TAR ha respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della fase cautelare in ragione della particolarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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