Ottemperanza per carta docente: inottemperanza accertata e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3664 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, l’accertamento dell’inottemperanza consegue alla mera mancata prova dell’avvenuto adempimento da parte dell’amministrazione, che non abbia formulato deduzioni né fornito indicazioni sulla procedura. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, quarto comma, cod. proc. amm. è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e deve essere esclusa qualora risulti manifestamente iniqua in ragione del tempo trascorso e dell’entità delle somme. L’eventuale inerzia successiva alla scadenza del termine assegnato legittima la nomina sin d’ora di un commissario ad acta.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3065/2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della ricorrente, docente, la carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. A fronte del mancato adempimento spontaneo dell’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente delimitato l’oggetto del giudizio, precisando che l’azione di ottemperanza non poteva estendersi alle spese di lite liquidate dal Tribunale di Milano, in quanto, essendo state distratte in favore del difensore, non erano state azionate in questa sede.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato che il titolo esecutivo, passato in giudicato e ritualmente notificato, non era stato eseguito. In particolare, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione avesse effettuato alcun pagamento, neppure parziale. La costituzione in giudizio del Ministero, priva di deduzioni sul punto e di indicazioni sull’andamento della procedura, ha comportato la non contestazione del credito nell’an e nel quantum.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per il pagamento integrale delle somme dovute. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, il quale avrebbe provveduto al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio l’ha rigettata, ritenendola manifestamente iniqua in considerazione del tempo effettivamente trascorso e dell’entità delle somme pretese. Le spese di lite sono state invece poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in euro 800,00 con distrazione in favore del difensore, sul presupposto della soccombenza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.