Inesigibilità della collaborazione e istanza priva di allegazioni specifiche (Cass. pen. Sez. I n. 12382 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’istanza ex art. 58-ter ord. pen. il condannato deve prospettare, almeno nelle linee generali, elementi specifici circa l’impossibilità o l’irrilevanza della propria collaborazione, così da consentire al giudice di valutare se la stessa sia divenuta inesigibile. L’attività di mero informatore di polizia, in assenza di collaborazione processuale, non è equiparabile a quella del collaboratore di giustizia e non rimuove la preclusione all’accesso ai benefici penitenziari per i reati ostativi di cui all’art. 4-bis ord. pen.. È inammissibile, per non conferenza con l’oggetto dell’istanza, il motivo che deduca la sussistenza in concreto delle condizioni per l’accesso ai benefici.
Il Fatto
Il condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per i reati degli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 presentava al Tribunale di sorveglianza di Napoli un’istanza qualificata ex art. 58-ter ord. pen., chiedendo di dichiarare l’inesigibilità della collaborazione con la giustizia e di concedere le misure alternative della semilibertà o del lavoro esterno.
Il Tribunale di sorveglianza respingeva l’istanza, rilevando che il condannato era stato soltanto un informatore di polizia e non un collaboratore di giustizia, e che pertanto non era decorso il limite minimo di espiazione della pena. Avverso il provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo il fraintendimento dell’istanza e l’omessa valutazione degli allegati.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla lettura dell’istanza, la quale recava nell’epigrafe la intitolazione “istanza ex art. 58-ter ord. pen.” e nella parte conclusiva chiedeva di dichiarare l’inesigibilità della collaborazione. Nonostante tale oggetto, il corpo dell’atto evidenziava la concreta attività di collaborazione con la polizia svolta dal ricorrente all’epoca dei fatti, la cui esistenza sarebbe sostenuta da dichiarazioni di ufficiali di polizia giudiziaria.
Per la Corte, la circostanza che il ricorrente avesse svolto in concreto l’attività di informatore della polizia e l’avesse aiutata a impedire l’ulteriore protrazione dei reati costituisce indice evidente — in assenza di allegazioni sulla totale esaustività delle indagini e del processo — della esigibilità della collaborazione. L’istanza, quindi, non aveva contenuto sufficiente per valutare l’inesigibilità.
La Corte richiama il principio secondo cui, nell’istanza ex art. 58-ter ord. pen., il condannato deve prospettare, almeno nelle linee generali, elementi specifici circa l’impossibilità o l’irrilevanza della collaborazione, tanto da consentire l’ottenimento del risultato desiderato (Sez. I n. 58075 del 26.10.2017, Rv. 271616). Tale contenuto nell’istanza in esame mancava.
Quanto alla qualificazione dell’attività di aiuto alle forze di polizia, la Corte conferma l’indirizzo per cui l’informatore di polizia non è equiparato al collaboratore di giustizia, che assume obblighi superiori anche in termini di responsabilità per le dichiarazioni rese, e la sua attività non è sufficiente a rimuovere la preclusione all’accesso ai benefici (Sez. I n. 45593 del 30.11.2010, Rv. 249174; conforme Sez. I n. 43659 del 18.10.2007, Rv. 238689).
Il primo motivo, con cui il ricorso reitera l’argomento dell’essere stata presentata in realtà un’istanza di inesigibilità, è dunque manifestamente infondato. Il secondo motivo è inammissibile per non conferenza con l’oggetto dell’istanza sottoposta al giudice del merito. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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