Mandato di arresto europeo: ricorso in cassazione solo per i motivi tassativi (Cass. pen. Sez. VI n. 8229 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo, avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell’interessato non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione. A seguito delle modifiche apportate dall’art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 all’art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, è stato espunto il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e il sindacato di legittimità è circoscritto ai soli motivi previsti dall’art. 606, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. Sono pertanto inammissibili le censure che, pur rubricate come violazione di legge, involgono l’accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato, attenendo in realtà alla motivazione della decisione.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia ha disposto la consegna del ricorrente in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria della Romania per il reato di riciclaggio in forma continuata. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la violazione dell’art. 18-bis della legge n. 69/2005 per il modo in cui il Collegio territoriale aveva valutato l’effettiva dimora in Italia e il reinserimento sociale; la violazione dell’art. 18 della legge n. 69/2005 per mancato accertamento del rischio di trattamenti inumani o degradanti; la violazione dell’art. 16 della legge n. 69/2005 per omessa assunzione di prove ritenute decisive.

Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; la difesa ne ha chiesto l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla modifica normativa intervenuta con l’art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, che ha riscritto l’art. 22 della legge n. 69/2005. Il legislatore ha eliminato il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e ha circoscritto il potere di sindacato ai soli motivi dell’art. 606, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. Ne deriva che, nei procedimenti in tema di mandato di arresto europeo, la Corte non è più giudice del merito e il ricorso non può essere fondato su vizi di contraddittorietà o illogicità della motivazione.

Il primo motivo, pur rubricato come erronea applicazione di legge, si risolve in censure sulla valutazione del radicamento in Italia. La Corte ribadisce che sono inammissibili le doglianze che, pur dedotte come violazione di legge, attengono in realtà alla motivazione, richiamando Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260 e Sez. 6, n. 8299 dell’08/03/2022, PG c/Gheorghe, Rv. 282911. Non spetta al giudice di legittimità verificare la tenuta logica della valutazione di merito né riesaminare la documentazione in atti.

Il secondo motivo non è consentito. Il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti è deducibile per la prima volta in cassazione solo se le gravi situazioni sistemiche delle condizioni carcerarie dello Stato membro costituiscano fatto notorio o siano state oggetto di recenti pronunce di legittimità (Sez. 6, n. 10119 del 07/03/2024, Sindilaru Ionut Gigi, Rv. 286166). Nel caso concreto il ricorrente non aveva dedotto alcunché in appello né prospettato il fatto notorio o indicato pronunce recenti.

Anche il terzo motivo non è consentito. Per ritenere sussistente il radicamento occorre una situazione fattuale di stabili riferimenti familiari, abitativi e lavorativi, ed è onere del cittadino comunitario allegare specifici elementi fattuali. Solo se residuano dubbi la Corte di appello ha la facoltà di acquisire produzioni documentali (Sez. F, n. 30039 del 27/07/2010, Alecsa, Rv. 247810). Il ricorrente aveva omesso di sollecitare attività istruttorie integrative e la Corte territoriale, con valutazione insindacabile, ha ritenuto sufficienti gli elementi acquisiti.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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