Colpa grave ostacola riparazione se nota dal quadro indiziario del giudice cautelare (Cass. pen. Sez. III n. 1235 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa che preclude il diritto all’indennizzo non può essere ravvisata quando il giudice della cognizione abbia escluso la rilevanza penale dei fatti sulla base degli stessi precisi elementi già a disposizione del giudice della cautela e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione. La condotta ostativa rileva, infatti, solo se l’assenza delle condizioni di applicabilità della misura sia accertata su elementi emersi in un momento successivo alla sua adozione, ovvero su dati non sottoponibili all’esame del giudice del dibattimento. Il meccanismo causale della condotta sinergica si misura sull’idoneità a indurre in errore la struttura giudiziaria complessivamente intesa, non sulla influenzabilità del singolo giudice.

Il Fatto

Il ricorrente aveva subito la custodia cautelare agli arresti domiciliari per un periodo di circa sei mesi, nell’ambito di un procedimento per estorsione conclusosi con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. A seguito di tale esito aveva chiesto la riparazione per ingiusta detenzione. La Corte d’appello di Bari, in sede di rinvio dopo un primo annullamento della Corte di cassazione, aveva rigettato la domanda, ravvisando una colpa grave del richiedente nell’aver dato causa alla misura con la propria condotta. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza dinanzi alla Corte di cassazione, deducendo violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte territoriale aveva posto a fondamento dell’affermazione di colpa grave la presenza del ricorrente sui luoghi dei fatti, la sua abituale frequentazione con il coindagato e il contenuto di una conversazione intercettata. Si trattava, però, di elementi già nella disponibilità del giudice della cautela al momento dell’adozione della misura.

La Corte richiama la recente Sez. IV n. 39726 del 27.09.2023, secondo cui non può configurarsi condotta ostativa quando si accerti, sulla base di precisi elementi già a disposizione del giudice cautelare e per effetto di una loro diversa valutazione, che difettavano ab origine le condizioni per la sussistenza del reato.

Il percorso argomentativo si salda con Sez. Un. n. 32383 del 27.05.2010, che ha distinto due ipotesi. La condotta può essere considerata gravemente colposa se l’assenza delle condizioni di applicabilità della misura emerga da elementi sopravvenuti all’adozione. Non può esserlo, invece, se il giudice della cognizione accerta che tali condizioni difettavano fin dall’origine sulla base degli stessi precisi elementi e in ragione esclusivamente di una loro diversa lettura.

Le Sezioni Unite precisano che, quando il giudice di cognizione abbia valutato gli stessi dati del giudice cautelare, la possibilità del diniego resta preclusa dal meccanismo causale che governa la condotta ostativa. Questa rileva, infatti, per la idoneità a indurre in errore la struttura giudiziaria complessivamente intesa, non per la capacità di influenzare il singolo giudice.

Nella specie, la Corte territoriale non ha rappresentato che gli elementi valorizzati fossero stati sottratti all’esame del giudice della cognizione, né che la loro emersione fosse successiva. L’ordinanza ha quindi illegittimamente fondato il diniego su dati già noti al giudice della cautela. Di qui l’annullamento con rinvio alla Corte d’appello di Bari per nuovo giudizio sul diritto alla riparazione, con assorbimento del secondo motivo sulle spese processuali.

Nota della Redazione

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