Infanticidio, abbandono morale e materiale valutato in concreto (Cass. pen. Sez. I n. 38425 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’integrazione del delitto di infanticidio, la situazione di abbandono morale e materiale non deve presentare carattere di assolutezza: è sufficiente che ricorra una percezione soggettiva di totale abbandono, avvertita dalla donna nella complessa esperienza emotiva e mentale della gravidanza e del parto. Il requisito va però accertato in concreto, mediante una valutazione individualizzata della condizione della partoriente, e può sussistere anche quando, nel contesto territoriale, esistano strutture sanitarie e assistenziali idonee, se l’ambiente familiare non è in grado di comprendere lo stato della donna e di cogliere l’esigenza di aiuto. La doglianza che proponga una diversa lettura degli elementi di fatto già vagliati dal giudice del merito è inammissibile, risolvendosi in una non consentita rilettura delle risultanze probatorie.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 28.05.2025, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri che aveva applicato la custodia in carcere a una donna gravemente indiziata del reato di omicidio volontario, per aver partorito un feto vitale e averlo immediatamente ucciso.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: la mancata derubricazione del fatto nella fattispecie dell’art. 578 cod. pen., stante la condizione di abbandono morale e materiale in cui versava l’indagata al momento del parto; e l’illogicità della decisione sulle esigenze cautelari, per essere adeguata, in caso di riqualificazione, la misura degli arresti domiciliari. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità sull’art. 578 cod. pen., richiamando Sez. I n. 28252 del 22.01.2021, Sez. I n. 26663 del 23.05.2013, Sez. I n. 40993 del 07.10.2010 e Sez. I n. 2267 del 03.12.2013. L’integrazione della fattispecie non esige che l’abbandono rivesta connotazione di assolutezza: viene in rilievo un elemento oggettivo da leggere in prospettiva soggettivistica, per il quale è bastevole la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna.

La valutazione sulla ricorrenza concreta del requisito deve fondarsi su un percorso interpretativo di “individualizzazione”, correlato alla peculiare situazione della partoriente e alla sua specifica percezione. Si deve prescindere dalla presenza oggettiva di strutture sanitarie e assistenziali alle quali la donna avrebbe potuto ricorrere, allorché la condizione di abbandono esistenziale e un ambiente familiare non in grado di comprendere il suo stato le impediscano di cogliere tali opportunità.

Applicando tali regole al caso, la Corte rileva che il Tribunale del riesame ha analizzato ogni aspetto della vicenda e ha ritenuto insussistenti le condizioni di abbandono, valorizzando una pluralità di elementi univoci: la presenza di un’amica convivente, nonostante la precarietà abitativa; la presenza di altri due figli e di un uomo disponibile a prendersene cura; il seguito dei servizi sociali, ai quali la donna avrebbe potuto domandare aiuto; i frequenti contatti con il padre.

La Corte condivide inoltre la contraddittorietà rilevata nel provvedimento impugnato, ove la condizione di abbandono è sostenuta sostanzialmente ex post, mentre in interrogatorio la donna aveva negato l’addebito, affermando di non essersi accorta della gravidanza e del parto. La censura difensiva propone una diversa lettura dei medesimi elementi e si dipana sul piano del fatto, fuori dal perimetro del sindacato di legittimità: inammissibile, secondo la linea tracciata da Sez. VI n. 5465 del 04.11.2020, Sez. VI n. 22256 del 26.04.2006 e Sez. I n. 42369 del 16.11.2006.

Anche il secondo motivo è inammissibile. La fattispecie contestata reca una doppia presunzione di adeguatezza della misura, non vinta dagli elementi addotti; la correttezza della qualificazione giuridica depotenziа l’argomento difensivo. Il Tribunale ha ravvisato il rischio di recidiva e il pericolo di fuga, correlato al labile radicamento territoriale e all’assenza di stabile occupazione, profilo sul quale la difesa ha mancato di dialogare. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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