Ricusazione del giudice per precedente pronuncia sulla stessa questione di diritto (Cass. pen. Sez. VI n. 38408 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ricusazione del giudice, il carattere indebito della manifestazione del convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione, rilevante ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., richiede che l’esternazione sia stata compiuta senza alcuna necessità funzionale, al di fuori di ogni collegamento con l’esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale. Non configura causa di incompatibilità la circostanza che un magistrato sia chiamato a giudicare in sede cautelare la medesima questione di diritto già precedentemente risolta, quand’anche in modo non conforme a legge. Le disposizioni sulla ricusazione, incidendo su limiti al potere giurisdizionale e su materia sottratta alla disponibilità delle parti, hanno carattere tassativo e non tollerano applicazione analogica né interpretazione estensiva.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata dal difensore nei confronti di un giudice della sezione per il riesame del Tribunale di Roma. La ricusazione era stata avanzata nell’ambito di un procedimento incidentale de libertate, instaurato per l’appello contro l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di revoca di una misura cautelare.
Il ricorrente assume che il magistrato ricusato sarebbe chiamato a pronunciarsi nuovamente sulle medesime questioni di diritto relative alla inutilizzabilità delle prove, già decise con precedente provvedimento da lui redatto e adottato da un collegio da lui presieduto. Il ricorso eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal carattere eccezionale delle disposizioni sulla ricusazione. Esse pongono limiti all’esercizio della funzione giurisdizionale e alla capacità del giudice, consentendo alle parti un’ingerenza in materia di ordinamento giudiziario, attinente al rapporto di diritto pubblico tra Stato e giudice e, perciò, sottratta d’ordinario alla disponibilità delle parti e dello stesso giudice. Da qui la conseguenza che casi, formalità e termini di proposizione dell’istanza sono di tassativa applicazione: nessuna applicazione analogica, nessuna interpretazione estensiva, sola lettura letterale.
Sul piano sostanziale, il giudice di legittimità richiama la consolidata lettura dell’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: l’indebito convincimento presuppone un’esternazione priva di necessità funzionale, avulsa dal contesto dell’esercizio delle funzioni nella specifica fase. Condizione che, nella specie, non ricorre.
Il passaggio centrale riguarda la incompatibilità del magistrato che si trovi a decidere, in sede cautelare, la medesima questione di diritto già risolta in precedenza. La Corte esclude che ciò integri causa di incompatibilità, anche quando la soluzione precedente sia non conforme a legge. Il principio è ribadito con riferimento al caso di annullamento con rinvio di un’ordinanza del tribunale del riesame: l’art. 623, lett. a), cod. proc. pen. non richiede che i componenti siano diversi e il procedimento incidentale de libertate non comporta, per sua natura, accertamento sul merito della contestazione.
La manifesta infondatezza del ricorso giustifica la declaratoria di inammissibilità della richiesta di ricusazione pronunciata dalla Corte d’appello, a conclusione di una procedura camerale de plano fondata su una delibazione preliminare. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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