Diniego attenuanti generiche confermato per guida in stato di ebbrezza (Cass. pen. Sez. 7 n. 699 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Tale motivazione può essere legittimamente fondata sulla gravità della condotta, desunta dall’elevato tasso alcolemico e dalla circostanza di aver percorso una strada trafficata, nonché dai precedenti penali dell’imputato, anche specifici.
Il Fatto
La Corte di Appello di Bari riformava la sentenza del Tribunale locale dichiarando l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 2.500,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per tre anni. Il giudice d’appello non riconosceva le circostanze attenuanti generiche, valorizzando la gravità della condotta e i precedenti penali.
Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, richiamando il consolidato principio secondo cui la motivazione del diniego delle attenuanti generiche non deve necessariamente confrontarsi con ogni elemento favorevole. A tal fine è stato citato il precedente di Sez. 3, n. 23055 del 2013, nel quale è stato ritenuto giustificato il diniego motivato con esclusivo riferimento ai precedenti specifici e al comportamento processuale negativo.
Nel caso di specie, la Corte di merito aveva adeguatamente motivato il diniego valorizzando la condotta particolarmente grave, desunta dall’elevato tasso alcolemico e dall’aver percorso alla guida una strada particolarmente trafficata, esponendo sé e gli altri utenti a un pericolo serio. A tali elementi si aggiungevano le precedenti condanne risultanti dal casellario, anche in relazione al medesimo reato contestato.
Tale percorso argomentativo è stato giudicato sufficiente, in quanto le attenuanti generiche non spettano in presenza di elementi negativi che giustificano una valutazione sfavorevole. Il diniego si fonda su circostanze specifiche e non su un giudizio generico e indiscriminato, con la conseguenza che la motivazione risulta congrua e non censurabile in sede di legittimità.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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