Nessun transito automatico degli infermieri militari nel ruolo ufficiali (Cons. Stato n. 3710 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il possesso del titolo abilitativo all’esercizio della professione infermieristica e l’iscrizione all’albo professionale non attribuiscono al sottufficiale militare alcun diritto, neppure indiretto, al transito automatico nel ruolo degli ufficiali. L’ordinamento militare è strutturato su ruoli autonomi e rigidamente distinti, la cui alimentazione è analiticamente regolata e il cui passaggio è consentito solo in ipotesi tassativamente previste. L’inquadramento nel ruolo degli ufficiali non dipende dal solo titolo di studio, ma da una pluralità di fattori funzionali e ordinamentali, e presuppone il superamento di un pubblico concorso ai sensi dell’art. 97 Cost. La distinzione tra medico militare e infermiere militare è scelta legislativa discrezionale non sindacabile, in assenza di manifesta irragionevolezza, e non è superata dalla evoluzione professionale dell’infermieristica. Il regime derogatorio in materia di libera professione ha natura eccezionale e non è estensibile in via analogica.

Il Fatto

Un maresciallo infermiere dell’Esercito, insieme ad altro collega, aveva chiesto al Ministero della difesa il transito nel ruolo ufficiale in categoria diversa dai medici dei Corpi sanitari, con ricostruzione della carriera dall’entrata in vigore della legge n. 42/1999, riconoscimento degli oneri economici e facoltà di esercitare la professione sanitaria senza esclusività. L’Amministrazione aveva rigettato l’istanza con provvedimento del 18.04.2023, sul presupposto che il c.o.m. non contempli alcun automatismo e che il passaggio di ruolo sia consentito solo nei casi tipizzati.

Il T.R.G.A. di Bolzano ha respinto il ricorso con sentenza n. 406/2023, rilevando la rigida separazione dei ruoli e l’insufficienza del titolo di studio. Il solo maresciallo ha proposto appello con tre motivi, lamentando travisamento dei fatti, eccesso di potere per incongruità tra requisiti di accesso e inquadramento finale, e difetto di motivazione in ordine alla non estensibilità della sentenza della Corte costituzionale n. 98/2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta l’appello e ritiene di poter soprassedere sulle eccezioni di inammissibilità e prescrizione sollevate dalla difesa erariale. Il nucleo della decisione è che una riqualificazione del ruolo senza modifica normativa della carriera non è possibile: nessuna disposizione attribuisce un diritto soggettivo al transito in ragione del solo possesso di un titolo universitario o dell’iscrizione all’albo, e il passaggio da un ruolo all’altro è consentito solo nelle ipotesi espressamente previste, come l’art. 1084 c.o.m.

Quanto al primo motivo, la Corte esclude il travisamento: il primo giudice non ha posto una distinzione ontologica, ma giuridico-ordinamentale, desunta dagli artt. 209 e 212 c.o.m., che collocano il medico tra gli ufficiali e disciplinano separatamente le professioni sanitarie non mediche. L’autonomia professionale e la responsabilità riconosciute all’infermiere non incidono sul regime dei ruoli né determinano un’omologazione con la figura del medico.

Il secondo motivo è infondato perché nell’ordinamento militare il titolo di studio non è mai parametro esclusivo dell’inquadramento: contano la funzione svolta, la posizione nell’organizzazione e le esigenze operative. La logica della laurea come requisito di qualifica direttiva appartiene al pubblico impiego contrattualizzato e non è traslabile al settore militare, retto da regime pubblicistico speciale ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001. Anche i marescialli svolgono funzioni di comando, autonomia e responsabilità.

Sulla libera professione, l’art. 210 c.o.m. ha natura eccezionale rispetto alla regola dell’incompatibilità dell’art. 894 c.o.m. e non tollera interpretazione estensiva o analogica, in coerenza con il principio di esclusività desumibile dagli artt. 98 Cost. e 53 del d.lgs. n. 165/2001.

Infine, nessun difetto motivazionale: la Corte costituzionale n. 98/2023 si fonda sull’omogeneità tra medici e psicologi militari, non ravvisabile per l’infermiere. Il passaggio ai ruoli ufficiali integra un nuovo rapporto di lavoro con accesso a qualifica superiore, soggetto al pubblico concorso ex art. 97 Cost., restando esclusa ogni progressione automatica. Spese del grado compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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