Esecuzione del giudicato sul beneficio Carta docente con penalità di mora (TAR Campania n. 3632 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza presuppone il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. Sussistendo tali presupposti, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al dispositivo del titolo, assegnando un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente detto termine, la parte può attivare il commissario ad acta, già nominato con facoltà di delega. È altresì dovuta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine e fino al soddisfo o alla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, con la sentenza n. 8599 dell’11 dicembre 2024, ha accertato il diritto della ricorrente a usufruire, con le stesse modalità e condizioni dei docenti a tempo indeterminato, del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Il giudice ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’assegnazione del buono elettronico per ciascuna annualità, oltre interessi.

Formatosi il giudicato e rimasta inadempiuta l’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., oltre alla condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il ricorso è fondato. Alla luce della documentazione in atti, sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con riguardo segnatamente al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria.

Ulteriore presupposto è l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. Su tali basi il Tribunale ordina all’Amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.

Il Collegio designa sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura. Decorso infruttuosamente il termine assegnato e entro sessanta giorni dalla comunicazione, a cura della parte ricorrente, della perdurante inottemperanza, il commissario compirà tutti gli atti necessari all’esecuzione. Le spese della funzione commissariale, se dovute, sono poste a carico del Ministero.

È disposto il pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, alla scadenza del termine concesso all’Amministrazione. Il Collegio precisa che resta onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario.

Le spese di lite, comprensive di spese, diritti e onorari degli atti successivi alla sentenza funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo. Il ricorso è pertanto accolto nei termini indicati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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