Accesso agli atti del concessionario e interesse del concorrente a verificare aiuti (Cons. Stato n. 3714 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il concorrente diretto del concessionario, ancorché non abbia partecipato alla procedura di affidamento, è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti della fase esecutiva del rapporto concessorio quando mira a verificare se le misure di riequilibrio del piano economico-finanziario integrino aiuti di Stato contrastanti con il diritto UE. L’accesso, in tal caso, ha natura difensiva, essendo strumentale alla segnalazione alla Commissione europea e all’eventuale tutela giurisdizionale. Il diniego fondato su segreti tecnici o commerciali è illegittimo se l’amministrazione non indica puntualmente quali informazioni, e in quali parti dei documenti, siano riconducibili a tale categoria. I pareri resi dal NARS e le decisioni del Collegio consultivo tecnico non sono pareri legali sottratti all’accesso, svolgendo funzione endoprocedimentale e non defensionale.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore attivo nel settore delle infrastrutture di rete, chiedeva al Ministero l’ostensione degli atti istruttori del procedimento di revisione dei piani economico-finanziari delle concessioni per la rete a banda ultralarga nelle aree bianche, conclusosi con un decreto che attribuiva contributi pubblici per circa 660 milioni di euro. Il Ministero accoglieva solo in parte l’istanza, escludendo i restanti documenti in quanto contenenti segreti tecnici e commerciali o costituenti pareri legali. Una seconda istanza, relativa alle convenzioni di concessione e ai relativi atti aggiuntivi, era parimenti respinta dal Ministero e da Infratel.
Il TAR Lazio accoglieva il ricorso, riconoscendo la legittimazione della ricorrente e il difetto di motivazione dei dinieghi, con obbligo di oscurare le sole parti effettivamente sensibili. Proponevano appello il concessionario e il Ministero.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta due questioni: la legittimazione soggettiva all’accesso e i requisiti oggettivi dei documenti. Quanto alla prima, rileva che le due imprese operano in un mercato oligopolistico e che la circostanza per cui nelle aree bianche operi il solo concessionario non è dirimente, dovendosi valutare i rapporti di concorrenza nel mercato di riferimento. La ricorrente vanta dunque un interesse diretto, concreto e attuale a verificare la legittimità delle misure di riequilibrio.
L’istanza è qualificata come accesso difensivo, avendo la società già presentato segnalazione alla Commissione europea. La Corte richiama la giurisprudenza UE sulla legittimazione del terzo a impugnare gli atti delle istituzioni (Corte di giustizia, causa 25/62, Plaumann; causa 169/84, Cofaz) e osserva che l’astratta disponibilità di rimedi amministrativi e giurisdizionali conferma l’interesse conoscitivo.
La mancata partecipazione alla gara non esclude la legittimazione: l’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 opera rinvio generale agli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990, che non limitano l’accesso al solo concorrente. Sul punto è richiamata Cons. St., sez. VI, n. 931 del 2022. La Corte ribadisce inoltre, con Cons. St., ad. plen., n. 4 del 2021, che il giudice dell’accesso non compie valutazioni anticipate sulla decisività del documento.
Quanto ai profili oggettivi, i dinieghi non indicano quali informazioni, e in quali parti, costituiscano segreti tecnici o commerciali secondo la nozione dell’art. 99 del d.lgs. n. 30/2005. Il richiamo alla disciplina della concorrenza sleale non incide sulla definizione della categoria. I pareri del NARS e le decisioni del Collegio consultivo tecnico svolgono funzione endoprocedimentale e non defensionale; la deroga all’accesso va interpretata restrittivamente, come affermato da Cons. St., sez. V, n. 3812 del 2011.
Gli appelli sono pertanto rigettati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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