Informativa antimafia e regia familiare: basta la presenza del padre in azienda (TAR Sicilia n. 1173 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia implica una valutazione discrezionale del Prefetto sul pericolo di infiltrazione mafiosa, accertato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che richiede un grado di verosimiglianza fondato su indizi gravi, precisi e concordanti e non la certezza tipica dell’accertamento penale. Gli elementi sintomatico-presuntivi vanno valutati in modo unitario, sicché ciascuno acquista valenza nella connessione con gli altri. Tra le situazioni indice rilevano i rapporti di parentela, quando assumano intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una regia collettiva dell’impresa. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti. La revoca del sequestro non elide il valore indiziario della misura, se questa ha rivelato la convergenza di interessi economici del nucleo familiare.

Il Fatto

Il ricorrente è un imprenditore individuale attivo nel commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli. Su richiesta del Comune competente, il Prefetto ha emesso nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 91 d.lgs. n. 159/2021, un’informazione antimafia interdittiva, notificata nel novembre 2022.

A fondamento del giudizio di permeabilità mafiosa la Prefettura ha posto l’imputazione del ricorrente per riciclaggio, poi conclusa con assoluzione; il suo ruolo di amministratore unico e socio, con la madre, di una s.r.l. già sottoposta a sequestro; l’applicazione di un sequestro di beni riconducibili al padre, poi revocato; i precedenti del padre, condannato per associazione di tipo mafioso; e la presenza dello stesso padre nei locali dell’impresa, colto dai Carabinieri mentre prestava collaborazione. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento articolando cinque motivi, sostanziali e procedimentali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le censure sostanziali, trattate congiuntamente per connessione logica. Richiamando Cons. Stato sez. III n. 1800 del 2025, ribadisce che il pericolo di infiltrazione va accertato con giudizio prognostico di “più probabile che non”. Accanto agli elementi tipizzati dall’art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, la giurisprudenza ha enucleato un catalogo aperto di situazioni indice, tra cui rientrano i rapporti di parentela e le cointeressenze economiche.

Quanto al rapporto familiare, la sentenza chiarisce che non si tratta di presumere mafioso il parente di un mafioso: la struttura clanica della criminalità organizzata giustifica la valutazione dell’influenza che il capofamiglia può esercitare, anche inconsapevolmente, sull’attività d’impresa. Rilevano circostanze obiettive come la convivenza, la cointeressenza di interessi economici e il coinvolgimento nei medesimi fatti.

Applicando tali criteri, il TAR ritiene il provvedimento immune da vizi. Gli indizi — precedenti del padre, intreccio parentale e societario emerso dal sequestro, presenza del genitore nell’azienda — valutati globalmente rendono verosimile la regia familiare e il rischio di condizionamenti illeciti. La revoca del sequestro non depone in contrario, perché il dato valorizzato non è l’evento penale in sé, ma la convergenza di interessi che esso ha rivelato.

La presenza del padre nei locali aziendali assume pregnanza non isolatamente, ma innestata nella base istruttoria complessiva, confermando un rapporto non circoscritto al mero dato anagrafico. Sul piano procedimentale, la deroga al preavviso di informativa ex art. 92, comma 2 bis, d.lgs. n. 159/2011 è giustificata dalle esigenze di urgenza motivate dal Prefetto. Il ricorrente non ha assolto all’onere di allegare gli elementi che avrebbe introdotto nel contraddittorio, mentre la mancata indicazione del responsabile del procedimento integra una semplice irregolarità. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *