Difetto di giurisdizione del G.A. sull’attestazione di regolarità fiscale (TAR Lazio n. 910 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative a procedure di affidamento di appalti pubblici, la verifica della regolarità fiscale del concorrente appartiene alla cognizione del giudice amministrativo solo in via incidentale, quale requisito di ammissione alla gara. Ove invece il ricorrente agisca in via principale per l’annullamento dell’attestazione di regolarità fiscale, deducendo l’illegittimità dell’accertamento compiuto dall’amministrazione finanziaria, la posizione fatta valere è di diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Il riparto si determina in base al petitum sostanziale, identificato in funzione della causa petendi e della intrinseca natura della posizione dedotta, non della prospettazione delle parti.

Il Fatto

Un raggruppamento temporaneo di imprese, affidatario di una gara indetta da un Comune per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, impugna davanti al TAR l’esito informativo con cui la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate ha attestato, in senso favorevole, la regolarità fiscale di un concorrente, oltre alle note di trasmissione al Comune e alla stessa società.

In precedenza la medesima Direzione aveva rilasciato una certificazione di segno opposto, che aveva condotto all’esclusione del concorrente dalla gara. Il nuovo esito, adottato in corso di causa, sostituisce il precedente con effetto dalla data della richiesta originaria. Il Comune chiede l’accoglimento del ricorso; la controinteressata eccepisce l’improcedibilità richiamando una pronuncia del medesimo TAR; l’Agenzia delle Entrate chiede il rinvio all’esito dell’appello pendente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il ricorso aggredisce direttamente gli atti dell’Agenzia delle Entrate per ottenere l’accertamento della posizione di irregolarità fiscale della controinteressata. Tale accertamento, però, è riservato alla cognizione del giudice ordinario.

Il giudice amministrativo può conoscere esclusivamente incidenter tantum del certificato di regolarità fiscale, e cioè solo in quanto il regolare adempimento dei debiti tributari costituisca elemento da valutare nell’ambito della procedura di evidenza pubblica. Fuori da questo limitato ambito, al G.A. è precluso statuire in via principale sulla correttezza dell’attestazione.

Il Collegio richiama i principi della Corte regolatrice, in particolare Cass. civ. sez. trib. n. 10665 del 19/04/2024. La giurisdizione incidentale del giudice amministrativo in materia di certificazione di regolarità contributiva e fiscale è affermata dalle Sezioni Unite n. 25480 del 21/09/2021, che richiamano Sezioni Unite n. 8117/2017, n. 25818/2007, n. 14608/2010 e n. 3169/2011.

Tuttavia la stessa Corte ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario quando la domanda non mira a tutelare un interesse legittimo sorto in sede di gara, ma a far valere una posizione di diritto soggettivo volta all’accertamento della regolarità fiscale, previa verifica dell’illegittimità dell’accertamento compiuto dall’amministrazione.

Il riparto di giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, identificato non solo in funzione della pronuncia richiesta, ma soprattutto della causa petendi e della natura della posizione dedotta, individuata con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi costituiscono manifestazione. Nel caso in esame la posizione fatta valere attiene all’accertamento della regolarità fiscale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con individuazione del giudice ordinario davanti al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a.; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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