Legittimazione del comune all’impianto di rifiuti sul proprio territorio (TAR Calabria n. 1174 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il comune nel cui territorio ricade l’impianto di trattamento di rifiuti è titolare di legittimazione e interesse a impugnare il provvedimento autorizzatorio unico regionale, quale ente esponenziale della comunità direttamente esposta agli effetti dell’attivazione. La mancata partecipazione all’ultima seduta della conferenza di servizi non integra acquiescenza al progetto e non fa venir meno la legittimazione, quando il dissenso sia stato motivato sin dall’esordio dei lavori e non sia intervenuto alcun ripensamento. L’art. 14-ter, comma 7, legge n. 241/1990 equipara a assenso il dissenso non manifestato, ma non priva l’ente che abbia già espresso il proprio dissenso del potere di ricorrere. Il comune non titolare di funzioni in seno al distretto agroalimentare, non coinvolto nell’iter e non portatore di situazioni differenziate, difetta di legittimazione.
Il Fatto
Tre comuni impugnano il PAUR rilasciato dalla Regione per un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi localizzato in area PIP nel territorio di uno di essi. Il comune interessato aveva espresso parere negativo in conferenza di servizi e non aveva partecipato all’ultima seduta, conclusa con determinazione favorevole sulla base delle posizioni prevalenti.
La società proponente e la Regione eccepiscono l’inammissibilità per tardività e per difetto di legittimazione e interesse. Il Tribunale, respinta la domanda cautelare, giunge alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni. La legittimazione del comune nel cui ambito ricade l’impianto si fonda sull’interesse dell’ente territoriale, esponenziale della comunità esposta ai potenziali effetti negativi, al corretto esercizio del potere di localizzazione. Sarebbe del resto irragionevole riconoscere l’interesse collettivo ad associazioni ambientaliste e negarlo all’ente istituzionalmente rappresentativo del territorio.
Quanto all’interesse al ricorso, il comune aveva manifestato dissenso motivato sin dall’esordio e non aveva mai espresso ripensamenti. La sola mancata partecipazione all’ultima seduta non vale come acquiescenza, in assenza di ulteriori elementi convergenti. L’art. 14-ter, comma 7, legge n. 241/1990, nell’equiparare a assenso il dissenso non manifestato, non priva l’ente della legittimazione al ricorso. Diversa è l’ipotesi in cui l’amministrazione diserti totalmente i lavori della conferenza.
Per gli altri due comuni, pur appartenenti al medesimo distretto agroalimentare di qualità, l’eccezione è fondata: non titolari di funzioni in seno all’organismo, non coinvolti nell’iter e non partecipi dei lavori, non hanno provato situazioni giuridiche differenziate. Il ricorso è pertanto inammissibile nei loro confronti.
Superata l’eccezione di tardività — il verbale conclusivo della conferenza ha carattere endoprocedimentale, dovendosi impugnare l’atto applicativo finale — il Tribunale respinge i tre motivi. L’ATO non doveva essere convocato, avendo competenza sui soli rifiuti solidi urbani, mentre l’impianto autorizzato riguarda rifiuti speciali. La valutazione sul distretto agroalimentare è stata compiuta in sede di VIA, conclusa con parere favorevole condizionato. Quanto ai vizi della conferenza, il criterio delle posizioni prevalenti opera in termini qualitativi e il comportamento dilatorio del comune non consente di ritenere illegittimo l’operato regionale. Ricorso inammissibile per due comuni e rigettato nel merito per l’altro, con spese compensate.
Nota della Redazione
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