Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1233 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che ha condannato l’amministrazione al pagamento di somme di denaro, il giudice amministrativo, accertata la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per le esecuzioni contro le amministrazioni statali, ordina all’ente di adottare gli atti necessari entro un termine perentorio. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta un dirigente dello stesso Ministero, con facoltà di delega. Al commissario spetta la allocazione della somma in bilancio, l’impegno, la liquidazione e il pagamento, nonché il reperimento materiale delle risorse, mentre l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Al commissario non è dovuto alcun compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per un valore complessivo di 2.000,00 euro oltre accessori.
Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza in camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta anzitutto i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza è stata notificata presso la sede dell’ente il 21 novembre 2023 ed è passata in giudicato, come da attestazione del funzionario giudiziario del 9 aprile 2024. Dalla notifica è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
Su queste basi il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di adottare ogni atto necessario alla corresponsione delle somme, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.
Per il caso di ulteriore inadempienza viene nominato commissario ad acta il dirigente dell’ufficio ministeriale competente, con facoltà di delega a un funzionario provvisto della necessaria professionalità. L’organo straordinario si insedia su richiesta della parte, corredata da dichiarazione attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, e provvede entro 90 giorni dalla ricezione.
Il Collegio precisa l’ampiezza del mandato: il commissario deve procedere alla allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché al reperimento materiale delle somme. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non sono legittima causa di impedimento, dovendo l’organo porre in essere ogni iniziativa necessaria. Segue l’obbligo di dettagliata relazione al Tribunale.
Quanto al compenso, il Collegio esclude che al commissario spetti alcunché, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettato per l’ottemperanza ai decreti ex legge Pinto ma applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme, come affermato da TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1706 del 2024, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024, TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 2621 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.
Il ricorso è dunque accolto. Le spese, liquidate equitativamente in 750,00 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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