Allontanamento non autorizzato dal servizio recide il nesso causale nell’infortunio in itinere (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 236 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai fini della pensione privilegiata tabellare, presuppone la sussistenza di un nesso eziologico tra l’infermità e l’attività lavorativa. Nell’infortunio in itinere tale nesso è escluso quando il dipendente si allontani dal luogo di servizio senza autorizzazione e per ragioni personali prima del completo espletamento della giornata lavorativa. Lo spostamento verso la propria abitazione costituisce proiezione dell’orario di servizio solo se effettuato immediatamente dopo il regolare termine dell’attività. L’illecito disciplinare confermato, ancorché sanzionato in forma lieve, costituisce ostacolo insormontabile a ricondurre il sinistro all’orario di lavoro, salva la prova di una situazione di necessità caratterizzata da imminente rischio di vita.
Il Fatto
Il ricorrente, militare volontario in ferma breve con categoria di nocchiere di porto, mentre si trovava in servizio presso una capitaneria di porto, dopo aver ricevuto una telefonata che gli chiedeva di rientrare a casa per accompagnare in ospedale un familiare, si allontanava dal luogo di servizio senza autorizzazione. Durante il tragitto verso l’abitazione era vittima di un grave incidente stradale, con riportate lesioni ascritte alla Tabella A.
Dopo il congedo, presentava domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la pensione privilegiata e l’equo indennizzo. Il Comitato di verifica esprimeva parere negativo; il Ministero della Difesa respingeva la domanda e l’INPS rigettava l’istanza di pensione privilegiata. Il militare ricorreva alla Corte dei conti per il riconoscimento del trattamento tabellare.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte respinge le eccezioni di difetto di giurisdizione sollevate dalle Amministrazioni convenute. La domanda attiene al riconoscimento del trattamento privilegiato tabellare e rientra nella giurisdizione piena ed esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica. Il provvedimento amministrativo di diniego della dipendenza da causa di servizio, ove illegittimo, è conosciuto solo incidentalmente ai fini della disapplicazione.
La Corte afferma altresì la legittimazione passiva dell’INPS, competente dal 2010 alla liquidazione del trattamento anche per i militari di leva, ai quali sono parificati i volontari in ferma breve. Quanto al Ministero della Difesa, la chiamata rientra nella denunciatio litis, potendo il Dicastero far valere il carattere limitato dell’accertamento del nesso eziologico dinanzi al giudice contabile rispetto ai benefici connessi.
Nel merito, la Corte richiama la giurisprudenza amministrativa sui presupposti dell’infortunio in itinere, che esige un nesso causale tra itinerario e attività lavorativa: il percorso non deve essere compiuto per ragioni personali o in orari non collegabili alla prestazione. Richiama altresì il principio del Consiglio di Stato secondo cui la grave responsabilità, anche solo concorrente, del dipendente pone l’evento fuori dalla tutela pubblicistica dell’equo indennizzo.
Concentrando l’analisi sul nesso causale, il giudice contabile ritiene che l’allontanamento non autorizzato dal servizio sia circostanza idonea a recidere il nesso causale tra il sinistro e lo svolgimento dell’attività lavorativa. Lo spostamento verso l’abitazione può costituire proiezione dell’orario di servizio solo se effettuato immediatamente dopo il completo espletamento della giornata lavorativa. Il militare, abbandonando il luogo di servizio per motivi personali, ha accettato i rischi connessi alla propria scelta, non allocabili in capo all’Amministrazione.
Irrilevante è l’argomento difensivo secondo cui l’allontanamento sarebbe avvenuto dopo la conclusione dell’orario di lavoro e prima di recarsi a mensa: l’obbligo di permanenza persiste, e il rapporto di servizio documenta che il ricorrente doveva trovarsi in attività di rassetto e pulizia degli alloggi. Le esigenze familiari dedotte, pur comprendibili e idonee ad affievolire la responsabilità disciplinare, non integrano una situazione di imminente rischio di vita tale da giustificare l’allontanamento senza informare il superiore gerarchico. Il ricorso è dunque rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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