Revoca di finanziamento agricolo per inadempimento del beneficiario: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Sardegna n. 54 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico rientra nella giurisdizione del giudice ordinario quando la revoca discenda dall’accertamento di un inadempimento del beneficiario alle condizioni stabilite dalla legge o dall’atto di erogazione, senza che venga in rilievo alcuna valutazione discrezionale dell’amministrazione. La giurisdizione si determina sulla base della situazione soggettiva conformata dal provvedimento impugnato, che è di diritto soggettivo quando il beneficio è riconosciuto automaticamente a seguito di mero riscontro dei requisiti previsti dalla normativa, e non muta a seconda del vizio denunciato.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui ARGEA Sardegna richiedeva la restituzione di somme erogate quale contributo agricolo nell’ambito del regime di aiuti previsto dalla normativa PAC. L’amministrazione fondava la richiesta sull’assunto che il beneficiario avesse inserito nel fascicolo aziendale terreni senza l’autorizzazione dei comproprietari e senza titolo di conduzione.
Il ricorrente lamentava vizi procedimentali e istruttori, la mancata comunicazione del preavviso di diniego e l’inapplicabilità della sanzione prevista per le dichiarazioni mendaci. L’amministrazione resistente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che il beneficio era riconosciuto non tramite procedura selettiva ma all’esito di un’attività di mero riscontro automatizzato dei requisiti di legge.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite secondo cui la controversia sulla revoca di un finanziamento pubblico appartiene al giudice ordinario quando la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere il legittimo esercizio dell’apprezzamento discrezionale del concedente.
La platea dei precedenti citati comprende le pronunce delle Sezioni Unite nn. 3057/2016, 9840/2021, 9634/2023 e 19160/2023, nonché la sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 9927/2024, la cui peculiarità è stata però distinta dal caso di specie. Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, infatti, il beneficio era attribuito a seguito di una procedura selettiva; nel caso in questione, invece, il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla normativa, con attività di semplice riscontro dei requisiti in procedura informatica automatizzata, sicché la posizione giuridica del beneficiario è di diritto soggettivo.
Il provvedimento impugnato risultava motivato in relazione a una causa ostativa direttamente discendente dalla legge (la mancata autorizzazione dei comproprietari e la non legittima conduzione dei terreni) e incideva su un provvedimento di primo grado anch’esso rigidamente vincolato, risultando assente qualsivoglia discrezionalità dell’amministrazione. La controversia è pertanto devoluta al giudice ordinario.
Il Collegio ha infine precisato che la circostanza che il ricorrente avesse già incardinato presso il giudice ordinario una controversia analoga conferma il radicamento della giurisdizione ordinaria, e che i denunciati vizi procedimentali non incidono sulla giurisdizione, la quale si determina in base alla situazione soggettiva conformata dal provvedimento, che nel caso di specie è appunto di diritto soggettivo. La peculiarità della controversia ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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