L’ingombro del letto singolo si scomputa dallo spazio detentivo utile (Cass. pen. Sez. I n. 12849 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel calcolo dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati per detenuto, ai fini della verifica di trattamenti contrari all’art. 3 CEDU, deve essere scomputata la superficie occupata dall’ingombro del letto singolo, ancorché non fissato al suolo e amovibile. Rileva, infatti, soltanto la superficie libera e agevolmente calpestabile, funzionale alla libertà di movimento del recluso all’interno della cella. Lo spazio occupato dal letto singolo è equiparato a quello del letto a castello, poiché l’arredo, per ingombro o peso, non è suscettibile di facile spostamento e compromette il movimento. Il giudice di merito, ove accerti il superamento della soglia di tre metri quadrati di spazio libero, deve verificare l’eventuale sussistenza dei fattori compensativi idonei a superare la forte presunzione di violazione.

Il Fatto

Il condannato ha proposto reclamo ex art. 35-ter ord. pen. per ottenere i rimedi risarcitori in relazione alla detenzione asseritamente inumana e degradante sofferta in un istituto penitenziario. Il magistrato di sorveglianza aveva respinto il reclamo; il Tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo, ha confermato il rigetto.

Il giudice del reclamo ha rilevato che le stanze di pernotto hanno una superficie standard di 9,28 mq, escluso il bagno, con due letti singoli non ancorati al suolo. Ha ritenuto che l’ingombro dei letti non debba essere scomputato, trattandosi di arredi amovibili e incastellabili, con la conseguenza che lo spazio residuo sarebbe stato sufficiente. Ha inoltre valorizzato il regime aperto, la permanenza fuori dalla stanza per molte ore e le buone condizioni detentive complessive. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Prima Sezione ha accolto il ricorso, dando continuità all’orientamento secondo cui l’ingombro del letto singolo, pur se amovibile, deve essere scomputato dalla superficie disponibile. Si tratta di arredo che, per il suo ingombro o peso, non è suscettibile di facile spostamento da un punto all’altro della cella e che, quindi, compromette il movimento del detenuto al suo interno.

La Corte richiama i propri precedenti più recenti sul punto, nonché la pronuncia delle Sezioni Unite n. 6551 del 24.09.2020, dep. 2021, Commisso, che, pur non essendosi pronunciata sulla computabilità della superficie del letto singolo, ha fissato il principio generale secondo cui nel calcolo dello spazio individuale minimo va considerata soltanto la superficie che assicura il normale movimento nella cella.

La superficie utile a scongiurare il rischio di trattamenti violativi dell’art. 3 CEDU è, dunque, soltanto quella direttamente, o comunque agevolmente, funzionale alla libertà di movimento: la superficie libera, non altrimenti occupata, e agevolmente calpestabile. Sotto questo profilo, rileva allo stesso modo lo spazio occupato dal letto singolo e quello occupato dal letto a castello.

La Corte respinge l’obiezione secondo cui lo spazio del letto singolo sarebbe comunque usufruibile per il riposo e l’attività sedentaria: tali funzioni sono diverse dal movimento e non sono pertinenti rispetto alla possibile violazione dell’art. 3 CEDU. Nel caso concreto, detraendo dalla superficie libera quella occupata dall’ingombro del letto singolo, per stessa ammissione dell’ordinanza impugnata si scende sotto la soglia di tre metri quadrati per ciascun detenuto.

L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio, nel quale dovrà essere valutata l’eventuale esistenza dei fattori compensativi idonei a superare la forte presunzione di violazione dell’art. 3 CEDU, secondo la sistematica della pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo 20.10.2016, Mursic c. Croazia, e della richiamata sentenza Commisso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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