Affidamento terapeutico e valutazione della pericolosità sociale (Cass. pen. Sez. I n. 31919 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990, il Tribunale di sorveglianza valuta l’istanza verificando se il programma di recupero, anche per le modalità di svolgimento, sia idoneo ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati, dovendo l’attuale pericolosità sociale essere apprezzata in relazione al pregiudizio che essa possa arrecare alla collaborazione del condannato nell’attuazione del programma. La gravità dei precedenti penali non è di per sé ostativa alla concessione del beneficio, quando il giudice di merito abbia argomentatamente accertato il collegamento tra tossicodipendenza e reati commessi e l’idoneità del percorso terapeutico in corso, potendo la strumentalità dell’istanza essere esclusa valorizzando la regolarità della condotta recente, la consapevolezza critica della propria condizione e la concreta opportunità lavorativa. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell’astratta adeguatezza e proporzione delle prescrizioni rispetto alla pericolosità del condannato.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha ammesso il condannato alla misura alternativa dell’affidamento terapeutico territoriale ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309/1990, per una pena residua di anni quattro e mesi due di reclusione, relativa a titoli esecutivi per sequestro di persona, estorsione in concorso, lesioni personali e rapina in concorso.
Il giudice di merito ha valorizzato la regolare partecipazione del condannato al programma del SERD, avviato nel 2024, l’adesione al percorso terapeutico, l’idoneità del domicilio, la concreta opportunità lavorativa e l’assenza di contatti con la criminalità organizzata. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore Generale, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’accertamento dell’attuale pericolosità sociale e alla mancata valutazione degli elementi negativi emersi dalla relazione del SERD.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, rammentando che l’art. 94, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 richiede, ai fini dell’ammissione al beneficio, la qualità di tossicodipendente o alcoldipendente del condannato, l’esistenza di un programma di recupero in corso o da intraprendere e la certificazione sanitaria sulla sua idoneità al recupero.
I giudici di legittimità hanno affermato che la valutazione della pericolosità sociale deve essere condotta in relazione al pregiudizio che essa possa arrecare alla collaborazione del condannato nell’attuazione del programma (Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018, Rv. 274665 – 01; Sez. 1, n. 46810 del 06/11/2012, Rv. 253855 – 01), sicché la legittimità del provvedimento dipende dalla motivazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma, tenuto conto della pericolosità e dell’attitudine del trattamento al reinserimento sociale (Sez. 1, n. 13651 del 12/02/2019, Rv. 275328 – 01; Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017 dep. 2018, Rv. 273293; Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Rv. 261982).
La Corte ha disatteso la doglianza del Procuratore Generale sul mancato accertamento del collegamento tra tossicodipendenza e reati, rilevando che il Tribunale di sorveglianza aveva compiuto un apprezzamento di merito insindacabile, ritenendo lo stato di dipendenza “propellente” degli intendimenti criminali, e che l’impugnante aveva espresso un giudizio di mero dissenso, apodittico e privo di specifica confutazione.
Quanto alla dedotta strumentalità dell’istanza, la Corte ha osservato che il giudice di merito non aveva pretermesso le risultanze negative, come la positività per cocaina e la discontinuità nella presenza agli appuntamenti, ma le aveva considerate “coerenti con il quadro clinico e oggetto di monitoraggio attivo”, apprezzando gli esiti recenti dei colloqui e l’idoneità del programma. In assenza di elementi di attuale pericolosità fronteggiabili solo con il trattamento intramurario, il Tribunale aveva adeguatamente completato il dispositivo con un’articolata serie di prescrizioni fortemente limitative, idonee a un controllo costante e a una tempestiva revoca in caso di necessità.
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