Patteggiamento: la confisca facoltativa richiede motivazione sul nesso strumentale (Cass. pen. n. 9841/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio definito mediante applicazione della pena su richiesta delle parti, la confisca facoltativa di beni sottoposti a sequestro richiede una motivazione specifica. Il giudice deve individuare i beni oggetto dell’ablazione e spiegare concretamente il nesso di strumentalità tra ciascun bene e il reato, valutandone il ruolo effettivamente svolto nella commissione dell’illecito e le modalità della condotta. Non è sufficiente una formula generica fondata sulla finalità di prevenire ulteriori reati. L’omessa identificazione dei beni impedisce inoltre il controllo sulla ricorrenza dei presupposti della misura.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari applicava, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., una pena per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Contestualmente disponeva la restituzione all’imputata del telefono cellulare e del denaro sottoposti a sequestro, ordinando invece la confisca della sostanza stupefacente e, genericamente, degli “altri beni in sequestro”.
L’imputata ricorreva per cassazione limitatamente a quest’ultima statuizione. Deduceva la violazione dell’art. 240 c.p. e il difetto assoluto di motivazione, rilevando che la confisca degli ulteriori beni non era compresa nell’accordo tra le parti e che la sentenza non indicava né quali fossero i beni ablati né le ragioni giustificative della misura.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso richiamando il principio secondo cui, anche nel patteggiamento, l’ampliamento dell’ambito applicativo della confisca alle ipotesi facoltative previste dall’art. 240 c.p. comporta un autonomo obbligo motivazionale del giudice. La struttura semplificata della sentenza ex art. 444 c.p.p. non consente quindi di disporre l’ablazione patrimoniale mediante formule stereotipate o prive di riferimento alla concreta fattispecie.
Quando la confisca riguarda un bene ritenuto strumentale alla commissione del reato, il giudice deve accertare e spiegare la relazione concreta tra il bene e l’illecito. Non basta affermare che l’ablazione sia funzionale a impedire la commissione di ulteriori reati. Occorre valutare quale ruolo il bene abbia effettivamente avuto nella realizzazione della condotta e in che modo le modalità del fatto giustifichino la misura patrimoniale.
La Corte sottolinea che tale verifica presuppone anzitutto l’esatta individuazione dell’oggetto della confisca. Nel caso esaminato, la formula “altri beni in sequestro” non consentiva neppure di comprendere quali beni fossero stati sottoposti ad ablazione. L’indeterminatezza del dispositivo si accompagnava quindi all’assenza totale di una motivazione sulla loro eventuale pertinenzialità rispetto al reato.
Questa duplice carenza impediva qualsiasi controllo sulla legittimità della confisca facoltativa. La Cassazione annulla pertanto la sentenza limitatamente alla confisca dei beni diversi dalla sostanza stupefacente e rinvia al Tribunale, in diversa persona fisica, affinché proceda a un nuovo giudizio sul punto, individuando specificamente i beni e verificando per ciascuno la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge.
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Nota della Redazione
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