Accertamento inabilità dell’orfano alla data del decesso (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 237 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di reversibilità agli orfani maggiorenni del dipendente o pensionato pubblico, ai sensi degli artt. 82, 85, 86 e 194 del d.P.R. n. 1092/1973, la pensione spetta all’orfano maggiorenne inabile a proficuo lavoro, convivente a carico e nullatenente, purché le condizioni soggettive richieste sussistano al momento della morte del dante causa. Il requisito della inabilità a qualsiasi proficuo lavoro deve essere accertato con riferimento alla data del decesso, potendo essere dimostrato anche attraverso un parere medico-legale che valuti le infermità allora presenti, a prescindere da un successivo riconoscimento in sede amministrativa. La vivenza a carico sussiste quando il dante causa forniva in tutto o in parte preponderante i mezzi di sussistenza ovvero, per i figli maggiorenni conviventi, quando sia provato lo stato di non autosufficienza economica del superstite.
Il Fatto
La ricorrente, già riconosciuta invalida civile al 100% e portatrice di handicap grave, presentava domanda per ottenere la pensione di reversibilità quale orfana maggiorenne inabile del padre, deceduto nel 2011. L’INPS respingeva l’istanza, non riconoscendo la sussistenza della condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso del dante causa, sulla base del verbale della Commissione Medica di Verifica.
La ricorrente sosteneva di essere, già a quella data, affetta da patologie che le impedivano qualsiasi proficuo lavoro e di non essere economicamente autosufficiente, vivendo abitualmente con i genitori e dipendendo dal sostentamento del padre, come dimostrato anche dalla certificazione reddituale depositata. Proponeva quindi ricorso avverso il diniego, chiedendo il riconoscimento del diritto alla reversibilità con decorrenza dal decesso del padre.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico delle pensioni ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, individuando negli artt. 82, 85, 86 e 194 del d.P.R. n. 1092/1973 la disciplina della reversibilità per gli orfani maggiorenni, integrata dall’art. 8 della legge n. 222/1984 e dall’art. 22 della legge n. 903/1965, che richiedono la sussistenza dell’inabilità e della condizione di carico al momento della morte del pensionato.
Quanto al requisito della vivenza a carico, il Giudice ha ritenuto provata sia la convivenza della ricorrente con il padre sia la sua non autosufficienza economica, richiamando la circolare INPS n. 185 del 2015 e rilevando che la controparte non aveva contestato tali elementi. La condizione di non autosufficienza è stata desunta dalla documentazione reddituale prodotta e dal mantenimento abituale garantito dal dante causa, che ha assunto particolare rilevanza data la convivenza con il genitore.
In relazione al requisito sanitario, decisivo è risultato il parere medico-legale acquisito su impulso del Giudice, che ha riconosciuto come all’epoca del decesso del padre la ricorrente fosse affetta da infermità tali da determinarne l’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro. Il Giudice ha condiviso le conclusioni del consulente, ritenendole correttamente formulate, supportate dalla documentazione in atti e prive di contestazioni da parte dell’INPS.
Accertata la sussistenza di entrambi i requisiti alla data del decesso del dante causa, il ricorso è stato accolto, riconoscendo il diritto alla pensione di reversibilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda, ai sensi dell’art. 191, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973. Sono stati riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sui ratei arretrati e l’INPS è stato condannato alla refusione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.