Monetizzazione ferie ammessa se mancato godimento non imputabile al dipendente (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 129 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute, previsto dall’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, non opera allorché il mancato godimento delle ferie sia determinato da causa non imputabile al lavoratore, quali la malattia, l’infortunio o il decesso. In tali ipotesi il diritto alle ferie maturate e non godute resta integro e va riconosciuta la relativa indennità finanziaria. Il divieto trova invece applicazione quando il dipendente, posto in condizione di fruire delle ferie, vi abbia deliberatamente rinunciato. L’onere di provare di aver adottato la diligenza necessaria a consentire l’effettiva fruizione delle ferie grava sul datore di lavoro pubblico.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune toscano ha formulato richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003. Il quesito riguarda l’ambito applicativo del divieto di monetizzazione delle ferie introdotto dall’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012.
L’ente chiede in particolare se, in ipotesi ristrette quali il decesso del dipendente o la cessazione dal servizio preceduta da lungo periodo di malattia o infortunio, sia possibile procedere alla monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti nei termini contrattuali, ovvero maturati in anni precedenti e non goduti alla data di cessazione del rapporto.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica in via preliminare l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Il quesito è riconosciuto ammissibile perché proviene dall’organo legittimato e attiene alla materia della contabilità pubblica, riguardando l’interpretazione di una norma che disciplina un’attività finanziaria relativa alla gestione della spesa per il personale.
Nel merito, il Collegio richiama la Corte costituzionale n. 95 del 2016, che ha escluso l’illegittimità costituzionale della norma se interpretata in senso conforme alle fonti internazionali ed europee a tutela del lavoro. Il divieto di monetizzazione non opera nelle ipotesi di cessazione dal servizio in cui il mancato godimento delle ferie sia dovuto a causa non imputabile al lavoratore, come la malattia. Il divieto sussiste invece quando la cessazione consegua a una scelta o a un comportamento del lavoratore, quali dimissioni, risoluzione, mobilità o pensionamento per raggiungimento dei limiti di età.
La Sezione richiama la nota del Dipartimento della funzione pubblica n. 40033 dell’8 ottobre 2012, secondo cui le cessazioni determinate da malattia, dispensa dal servizio o decesso configurano vicende estintive indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro. Richiama inoltre la CGUE del 20 luglio 2016 (causa C-341/15), che ha affermato la rilevanza del diritto alle ferie nel diritto sociale dell’Unione, in applicazione dell’art. 7, paragrafo 2, direttiva 2003/88.
Il Collegio richiama poi la sentenza del Consiglio di Stato Sez. II n. 2349/2022, che ha confermato come il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute discenda direttamente dal mancato godimento, in armonia con l’art. 36 Cost., quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui imputabile. Il Cons. Stato Sez. IV n. 6047 del 2020 ha precisato che il divieto opera tutte le volte in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiedere e fruire delle ferie.
Da ultimo la Sezione richiama la CGUE, Sez. I, sentenza 18 gennaio 2024, n. 218/22, che ha ulteriormente limitato l’ambito applicativo del divieto. Secondo tale pronuncia l’art. 7, paragrafo 2, direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto all’indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa dalla cessazione del rapporto e dal mancato godimento delle ferie; è irrilevante il motivo della cessazione. L’articolo 7, paragrafo 1, non osta però a una normativa che preveda la perdita del diritto al termine del periodo di riferimento, purché il lavoratore sia stato posto in condizione di esercitarlo. L’onere della prova circa l’effettiva possibilità di fruizione incombe sul datore di lavoro.
In conclusione, la Sezione afferma che al dipendente che non abbia usufruito delle ferie spetta sempre la monetizzazione, ad eccezione del caso in cui sia lo stesso dipendente ad aver scelto di non usufruirne pur avendone la possibilità. Ne deriva una forma di responsabilizzazione del dirigente, che dovrà annualmente mettere in condizione i dipendenti di fruire delle ferie, ad esempio predisponendo un idoneo piano ferie.
Nota della Redazione
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