Inibitoria tardiva sulla SCIA e autotutela: necessaria comparazione degli interessi (Cons. Stato n. 10440 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere inibitorio del Comune sulla SCIA edilizia, ai sensi dell’art. 19, comma 6-bis, l. n. 241/1990, è soggetto a un termine perentorio che decorre dal deposito della segnalazione, non dall’accertamento officioso delle difformità in sede di valutazione dell’agibilità. Decorso tale termine, l’amministrazione può intervenire solo con l’annullamento in autotutela, sempre che ricorrano tutti i presupposti dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, ivi compresa la comparazione tra interesse pubblico e interesse privato. L’annullamento d’ufficio adottato senza tale ponderazione e oltre venti mesi dall’efficacia della SCIA è illegittimo. Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 deve essere autonomamente garantito quando il provvedimento incida su posizioni diverse da quelle oggetto di una precedente comunicazione, anche in presenza di contestati abusi edilizi del proprietario.
Il Fatto
Un ente ecclesiastico proprietario di un complesso immobiliare destinato a casa albergo per anziani presentava nel 2018 una SCIA edilizia per lavori su due corpi di fabbrica e, nel 2019, la segnalazione certificata di agibilità, poi integrata con una segnalazione parziale limitata al solo corpo A. Il Comune annullava in autotutela la SCIA edilizia con ordine di demolizione e ripristino, dichiarava la non validità dell’agibilità e adottava il diniego di una nuova istanza di autorizzazione. Analoghi provvedimenti di revoca dell’autorizzazione al funzionamento della struttura e di diniego dell’agibilità parziale colpivano il consorzio di cooperative che gestiva il servizio in forza di un contratto di locazione.
Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva i ricorsi riuniti, ravvisando l’esercizio tardivo del potere inibitorio, il difetto di istruttoria, la violazione del principio di proporzionalità e l’omesso preavviso di rigetto. Il Comune proponeva appello con dieci motivi.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma la sentenza. Sul secondo motivo, il Collegio precisa che il termine per attivare il potere inibitorio dell’art. 19, comma 6-bis, l. n. 241/1990 decorre dal deposito della SCIA e non dall’accertamento delle difformità compiuto in occasione della richiesta di agibilità. Superato il termine, residuano i soli poteri di annullamento in autotutela, subordinati ai requisiti dell’art. 21-nonies. Nella specie manca ogni comparazione tra interesse pubblico e interesse privato: l’annullamento è quindi illegittimo in quanto inibitoria tardiva. Analogo ragionamento vale per il diniego di agibilità.
Quanto al terzo motivo, la Corte esclude che la comunicazione di avvio del procedimento di diniego della SCIA di agibilità valga anche come preavviso per l’autotutela della SCIA edilizia: si tratta di provvedimenti distinti, con presupposti diversi. È grave l’assenza di preavviso di rigetto per un annullamento intervenuto dopo ventitré mesi dall’efficacia della segnalazione, e il contraddittorio invocato dal Comune ha riguardato materia differente.
Sul quarto motivo, il Collegio ritiene insufficiente l’istruttoria: i dinieghi si fondano sull’assenza di atti edilizi e sull’irreperibilità dei registri anteriori al 1979, senza considerare che parte dell’immobile risale certamente a epoca anteriore al 1° settembre 1967. In mancanza di prove documentali, la storia edilizia di un edificio può essere ricostruita con altri strumenti, tanto più se l’immobile svolge un compito sociale rilevante per il territorio.
La revoca dell’autorizzazione è illegittima perché non tutto l’edificio presentava le difformità contestate e, in considerazione dell’utilità sociale, la revoca poteva essere procrastinata sino all’accertamento definitivo dell’illecito edilizio. Quanto alla legittimazione del consorzio, il contratto di locazione gli conferisce interesse a contrastare i provvedimenti che impediscono l’esercizio dell’autorizzazione, prima concessa e poi revocata. L’ottavo motivo è infondato: il contraddittorio ex art. 10-bis deve essere garantito anche quando il provvedimento produca effetti diversi da quelli dell’atto posto a fondamento della motivazione. Il decimo motivo è inammissibile per genericità, poiché la riproposizione delle eccezioni ex art. 101 c.p.a. richiede richiamo espressivo e non il rinvio integrale a una memoria di primo grado. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in favore di ciascuna controparte.
Nota della Redazione
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