Inidoneità attitudinale al concorso forestale e sindacato sul merito tecnico (TAR Sardegna n. 286 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni della commissione medica concorsuale sull’idoneità psico-fisica e attitudinale del candidato costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per eccesso di potere, errore di fatto o travisamento, non nel merito. Quando la verificazione disposta ai sensi degli artt. 19 e 66 cod. proc. amm. confermi il giudizio di non idoneità, il ricorso è infondato. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’organo tecnico, né valorizzare una documentazione sanitaria di parte che non superi l’accertamento istruttorio.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava al concorso pubblico per il reclutamento di agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Autonoma della Sardegna, superando la prova scritta e quella pratico-orale e collocandosi in posizione utile in graduatoria.

All’esito delle visite previste dalla lex specialis veniva giudicato non idoneo per “non rispetto dei requisiti attitudinali” ai sensi della Tabella 2, punto 1b, del D.M. n. 198/2003. Impugnava il giudizio finale della commissione medica e la determinazione di approvazione dell’elenco degli ammessi al corso di formazione, producendo documentazione medica di parte attestante un profilo di personalità sano. L’amministrazione confermava in via integrativa il giudizio di inidoneità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha incentrato la decisione sul confine del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche. La questione riguardava la compatibilità dei tratti di personalità emersi al test MMPI-2 con i requisiti attitudinali richiesti dalla Tabella 2 del D.M. n. 198 del 30.06.2003.

Con ordinanza n. 905 del 4 dicembre 2023 il Tribunale ha disposto verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 cod. proc. amm., affidandola a un collegio di ufficiali medici del Dipartimento Militare di Medicina Legale dell’Ospedale Militare di Cagliari, per accertare se i riscontrati tratti di personalità si ponessero in contrasto con il punto 1.b dei requisiti attitudinali.

La relazione depositata il 14 febbraio 2024 ha concluso per l’assenza di scompensi psicopatologici, ma ha evidenziato una difficoltà a gestire le proprie emozioni in contesti critici, qualificandola come causa di inidoneità attitudinale. L’organo verificatore ha distinto i requisiti attitudinali da quelli psicopatologici, chiarendo che il ruolo di agente del Corpo forestale richiede la capacità psichica di affrontare eventi stressanti e di dosare le potestà coercitive e autoritative, e che la difficoltà di gestione emotiva espone al rischio di risposte psichiche abnormi.

Il Collegio ha ritenuto che tali considerazioni, di connotazione squisitamente tecnica, confermassero le valutazioni della commissione concorsuale e non fossero sindacabili nel merito dal giudice amministrativo. La documentazione medica di parte non ha superato l’esito dell’accertamento istruttorio. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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