Difesa personale e insufficienza del rischio generico nel porto d’arma (TAR Sicilia n. 2403 del 06.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d’arma corta per difesa personale costituiscono una deroga al divieto generale di portare armi posto dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975; l’autorizzazione presuppone un dimostrato bisogno di difesa, desumibile da circostanze di fatto specifiche e attuali, non dal solo ruolo rivestito dal richiedente né dalla tipologia di attività svolta. La valutazione dell’Amministrazione ha ad oggetto la sussistenza di un pericolo effettivo e attuale per l’incolumità personale e non può fondarsi su un rischio generico. In presenza di un provvedimento plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni autonome per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento, notificato in data 14/05/2024, con cui la Prefettura ha negato il rinnovo della licenza di porto d’arma corta per difesa personale. L’istanza era motivata dall’attività imprenditoriale esercitata anche nelle ore notturne e dalla qualità di testimone di giustizia in un procedimento penale.

Il diniego richiama atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento, e ulteriori elementi emersi nelle more: un deferimento all’autorità giudiziaria per minaccia aggravata e violenza privata e una segnalazione per violazione di sigilli e lottizzazione di terreni. Il ricorrente lamenta la mancata partecipazione procedimentale, l’omesso riscontro all’istanza di accesso, la carenza di istruttoria, l’assenza di firma del provvedimento e l’incongruenza tra preavviso e diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della licenza come autorizzazione di polizia, disciplinata dal Capo III del Titolo I del R.D. n. 773/1931. Il potere autorizzatorio deroga al divieto di detenzione delle armi e richiede la piena sicurezza circa il buon uso delle stesse. La giurisprudenza costituzionale richiamata, Corte cost. n. 440 del 1993 e Corte cost. n. 109 del 2019, esclude l’esistenza di un diritto assoluto al porto d’armi e riconosce ampio margine di discrezionalità al legislatore e all’Amministrazione.

La decisione si concentra sull’art. 42 del T.U.L.P.S., che subordina l’autorizzazione all’esistenza del dimostrato bisogno. La tutela dell’incolumità è riservata istituzionalmente alle forze di polizia e l’autotutela è consentita solo in casi di estrema necessità. Il pericolo deve essere ricavato da circostanze concrete e attuali, non desunto dalla professione o dal ruolo rivestito.

Il primo motivo è respinto. La mancata partecipazione procedimentale non determina l’illegittimità del provvedimento, perché il ricorrente ha conosciuto e contestato gli atti essenziali in giudizio. L’omesso riscontro all’accesso doveva essere contestato con l’azione di cui all’art. 116 cod. proc. amm., autonoma o endoprocessuale, non ritualmente esercitata. Il Collegio esclude inoltre l’esigenza istruttoria ai sensi dell’art. 64, comma 3, cod. proc. amm., risultando la causa sufficientemente istruita.

Infondata è la censura sull’assenza di firma. La sua funzione è individuare l’autorità emanante: solo la mancanza assoluta rende nullo il provvedimento, mentre la provenienza certa dal contesto configura una mera irregolarità. Nel caso di specie il ricorrente non ha avuto dubbi sulla paternità dell’atto.

Quanto all’ultimo motivo, non è richiesta corrispondenza puntuale tra preavviso e diniego, purché l’atto si inscriva nello schema del preavviso. Il ricorrente non ha provato un pericolo attuale e concreto, non supplito dal rischio generico connesso al ruolo di testimone di giustizia. L’atto è plurimotivato: la tenuta del capo relativo all’assenza del bisogno attuale è sufficiente a sorreggerlo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *