Nesso di continuazione e obbligo motivazionale del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 32101 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
L’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, anche solo nelle loro connotazioni fondamentali. Il giudice dell’esecuzione, nel valutare l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., non può attribuire rilievo a un programma delinquenziale generico, né limitarsi a valorizzare la presenza di taluno degli indici sintomatici se i reati risultino frutto di determinazione estemporanea. La motivazione del rigetto deve dare conto di un effettivo raffronto tra le condotte, rendendo percepibili le ragioni per cui gli elementi favorevoli allegati non rivelino una pregressa programmazione unitaria. La diversità dei luoghi di commissione non costituisce indice automaticamente ostativo al riconoscimento del vincolo, imponendosi, piuttosto, una verifica specifica della sua incidenza.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di riconoscimento della continuazione avanzata nell’interesse del condannato in relazione a sei sentenze irrevocabili di condanna per altrettanti delitti di truffa, commessi in un arco temporale compreso tra il 2016 e il 2017. Il Tribunale escludeva il vincolo valorizzando l’assenza di elementi di carattere spaziale e riconducendo le condotte a una scelta di vita delinquenziale. Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha giudicato il ricorso fondato. Ha rammentato che l’unicità del disegno criminoso esige la prova di una congiunta previsione, ricavabile da indici esteriori significativi, quali l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta e la sistematicità delle abitudini programmate di vita. Ha precisato che è sufficiente la constatazione di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi.

Ha censurato l’ordinanza impugnata per motivazione apparente: il giudice non aveva ricostruito il contenuto essenziale delle pronunce irrevocabili, né chiarito quali dati fattuali fossero stati valorizzati per escludere la riconducibilità delle condotte a un medesimo programma criminoso. L’ordinanza si era risolta nell’affermazione astratta della “scelta di vita”, senza spiegare perché gli elementi favorevoli allegati non fossero idonei a rivelare una programmazione unitaria.

La Corte ha infine stigmatizzato il richiamo all’assenza di un collegamento spaziale, rilevando come, trattandosi di truffe commesse anche a distanza, la diversità dei luoghi non potesse essere assunta quale indice automaticamente ostativo. Ha pertanto annullato il provvedimento con rinvio per nuovo giudizio, da condursi in piena libertà ma alla luce dei rilievi formulati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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