Ricorso inammissibile per censure non specifiche riproduttive in appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 18069 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per mancanza di specificità, il ricorso per cassazione i cui motivi, pur deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, risultino meramente riproduttivi dei profili di censura già proposti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettendo di assolvere alla funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. L’inammissibilità consegue sia alla mancanza del motivo sia alla sua non attinenza al decisum della sentenza impugnata. In tema di individuazione fotografica effettuata nelle indagini preliminari cui segua, in dibattimento, una ricognizione personale del medesimo dichiarante espressa in termini di “non assoluta certezza”, può riconoscersi maggiore valenza probatoria all’atto compiuto nella fase delle indagini, purché la motivazione sia congrua e, se logica, si sottragga al sindacato di legittimità.

Il Fatto

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 19/06/2025, confermava il giudizio di responsabilità per il reato di rapina aggravata pronunciato in primo grado. Avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie, con particolare riguardo al riconoscimento fotografico effettuato da una sola delle due persone offese e alla relativa prova dichiarativa.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, nella valutazione preliminare del ricorso, rilevava che entrambi i motivi non erano formulati nei termini consentiti in sede di legittimità. Le censure risultavano, infatti, meramente riproduttive dei profili di doglianza già presentati in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, caratterizzandosi come non specifici e soltanto apparenti, in quanto non assolvevano alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.

Nel merito delle questioni sollevate, la Corte ha richiamato il principio per cui, in tema di individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, cui segua nel dibattimento una ricognizione personale effettuata dal medesimo dichiarante in termini di “non assoluta certezza”, può essere riconosciuta maggiore valenza probatoria all’atto compiuto nella fase delle indagini, purché sulla base di una congrua motivazione che, se logica, si sottrae al sindacato di legittimità, richiamando il precedente di Sez. 2, n. 55420 del 2018.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto immune da censure la valorizzazione, da parte dei giudici di merito, della circostanza che la persona offesa non aveva negato il positivo riconoscimento dell’imputato nel corso delle indagini, limitandosi a manifestare piccole titubanze, giustificate dall’affievolirsi del ricordo in ragione del decorso del tempo.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha evidenziato che le doglianze non si confrontavano affatto con il provvedimento impugnato, attribuendo erroneamente alla motivazione della corte di appello argomentazioni relative all’illuminazione dei luoghi e alla conseguente attendibilità del riconoscimento, profili che erano stati invece oggetto della valutazione della sentenza di primo grado. Applicando il principio per cui l’inammissibilità del ricorso consegue alla mancanza del motivo o alla sua non attinenza al decisum, richiamato Sez. 3, n. 24624 del 2018, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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