Inottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la carta docente (TAR Lombardia n. 2036 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna del giudice del lavoro, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, senza che l’amministrazione abbia provveduto, anche solo parzialmente, al pagamento, deve essere dichiarata l’inottemperanza dell’amministrazione debitrice. Il giudice amministrativo assegna quindi un nuovo termine per l’adempimento e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non può essere irrogata quando risulti manifestamente iniqua in ragione delle condizioni del debitore pubblico e dell’esiguità del credito, sì da evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.
Il Fatto
Con ricorso per l’ottemperanza, la parte ricorrente chiedeva l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 3315/2024, del 21.06.2024, con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio economico della carta elettronica per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24.
La sentenza era stata notificata al Ministero a mezzo PEC, con decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, senza che seguisse alcun pagamento. Da qui la domanda di ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e di condanna dell’amministrazione alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il titolo azionato era passato in giudicato ed era stato ritualmente notificato. Rispetto ad esso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione prodotta e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostravano che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti neppure parziali.
Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non aveva formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risultava contestato nell’an e nel quantum.
Il ricorso è stato quindi accolto, con accertamento dell’inottemperanza e assegnazione all’amministrazione del termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale pagamento. In caso di inutile decorso, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
È stata invece respinta la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Collegio ha richiamato la Cons. Stato, Ad. Plen. 25 giugno 2014 n. 15, secondo cui le astreintes sono escluse quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto in relazione alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare eccessive locupletazioni o sanzioni troppo afflittive.
Nel caso di specie hanno assunto rilievo i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’esiguità del debito, tale da rendere la penalità di mora eccessivamente afflittiva. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.