Dimissioni del volontario in ferma prefissata irrevocabili (TAR Lazio n. 5833 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il volontario in ferma prefissata iniziale che abbia rassegnato le dimissioni ai sensi dell’art. 958, comma 3, cod. ord. mil. entro quindici giorni dall’incorporazione è prosciolto dalla ferma e collocato in congedo illimitato. Una volta intervenuto il provvedimento di accettazione, ritualmente portato a conoscenza dell’interessato, le dimissioni non sono più revocabili, avendo l’atto di volontà determinato conseguenze giuridiche nella sfera dell’Amministrazione. L’ordinamento militare non contempla alcuna disposizione che consenta la riammissione in servizio di chi sia stato collocato in congedo illimitato a seguito di dimissioni volontarie, sicché il diniego opposto all’istanza di revoca è legittimo, purché adeguatamente motivato anche mediante richiamo al quadro normativo di riferimento.
Il Fatto
Un candidato, risultato vincitore di un concorso per il reclutamento di volontari in ferma prefissata iniziale nella Marina Militare, veniva incorporato in data 07/01/2025. Il giorno successivo presentava domanda di dimissioni ai sensi dell’art. 958, comma 3, cod. ord. mil., prontamente accettata. Successivamente, adducendo gravi motivi personali e familiari, chiedeva all’Amministrazione di revocare le dimissioni e di essere nuovamente convocato per l’incorporamento. Il Ministero della Difesa rigettava l’istanza, rilevando l’impossibilità, secondo il quadro normativo vigente, di una riammissione alla ferma iniziale dopo le dimissioni volontarie. Il diniego veniva impugnato dinanzi al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure proposte avverso il diniego ministeriale. Preliminarmente, ha ricostruito il quadro normativo di riferimento: il combinato disposto degli artt. 957 e 958 cod. ord. mil. consente al volontario in ferma prefissata di rassegnare le dimissioni entro quindici giorni dall’incorporazione; all’esito del proscioglimento, l’interessato è collocato in congedo illimitato ai sensi dell’art. 956 cod. ord. mil., come avvenuto nel caso di specie. Il TAR ha quindi escluso che il militare congedato possa vantare un diritto alla revoca delle dimissioni e a un nuovo incorporamento, non esistendo alcuna norma dell’ordinamento militare che consenta una simile evenienza.
Quanto al precedente giurisprudenziale invocato dal ricorrente, la sentenza TAR Lazio, sez. V, n. 628/2023, il Collegio ne ha confermato l’irrilevanza: la vicenda ivi esaminata riguardava un appartenente alla polizia penitenziaria, per il quale trovava applicazione la disciplina sulla riammissione in servizio degli impiegati civili dello Stato, inapplicabile al personale militare.
A conferma della tesi, il TAR ha richiamato la propria precedente pronuncia n. 8581/2004, secondo cui le dimissioni, una volta formalizzate con provvedimento di accettazione portato a conoscenza dell’interessato, non sono più revocabili, avendo l’atto di volontà già prodotto effetti giuridici nella sfera dell’Amministrazione; i vizi della volontà che abbiano eventualmente inficiato la domanda di dimissioni restano pertanto privi di rilievo.
Infine, il Collegio ha ritenuto il diniego impugnato sufficientemente motivato, essendo stato il rigetto ancorato al richiamo del quadro normativo di settore, in assenza di qualsivoglia indicazione, da parte dell’istante, della disposizione che avrebbe dovuto fondare l’asserito diritto alla riammissione. La sinteticità della motivazione non integra, in tale contesto, il dedotto vizio, non potendosi onerare l’Amministrazione di esplicitare tutte le ragioni del diniego in difetto di una perimetrazione della normativa applicabile operata dal richiedente.
Nota della Redazione
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