Inottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la carta elettronica docente (TAR Lombardia n. 2051 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il ricorso è fondato quando risulti decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, senza che l’amministrazione abbia effettuato, neppure parzialmente, i pagamenti dovuti. Il giudice amministrativo assegna all’amministrazione inadempiente un termine per l’esecuzione e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta con facoltà di delega. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando la sua applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, valutabili in concreto in relazione alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive. Tra tali ragioni rientrano i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’esiguità del debito.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Giudice del Lavoro ha condannato il Ministero resistente a riconoscergli il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all’art. 1, co. 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19 e per l’anno 2020/21.
La sentenza è stata notificata a mezzo PEC al Ministero, che ha ricevuto la notificazione il 28 marzo 2024. Da quella data è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza alcun adempimento. Il ricorrente chiede quindi l’erogazione della carta docente per euro 2.000,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. Il termine dilatorio per il pagamento è integralmente decorso. La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali.
La difesa erariale si è costituita con memoria di stile, senza formulare deduzioni né fornire indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non è contestato né nell’an né nel quantum. Il ricorso è fondato e deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato.
Al Ministero resistente viene assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. In caso di inutile decorso, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega. L’incarico è connesso ai suoi doveri istituzionali e dovrà essere eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura di parte ricorrente, con spese a carico dell’amministrazione inadempiente. Espletate le operazioni, il commissario trasmetterà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
È invece respinta la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La norma esclude le astreintes quando la loro applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.
Nel caso di specie rilevano i vincoli normativi e di bilancio, lo stato generale della finanza pubblica e l’esiguità del debito, che renderebbero la penalità di mora eccessivamente afflittiva. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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