Inottemperanza al giudicato e termine dilatorio di 120 giorni (TAR Lombardia n. 2050 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza alla sentenza di condanna del giudice ordinario, sez. lavoro, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, deve ritenersi decorso quando la sentenza sia passata in giudicato e sia stata ritualmente notificata. L’Amministrazione che non abbia effettuato alcun pagamento, neppure parziale, è inottemperante, senza che il creditore debba attendere ulteriormente. Il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza, assegna all’Amministrazione un nuovo termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere integralmente e, in caso di inutile decorso, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero resistente a riconoscere al ricorrente il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” di cui all’art. 1, co. 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2022/23 al 2023/24. La sentenza era stata notificata a mezzo PEC e non era intervenuto alcun adempimento nel termine dilatorio di 120 giorni.

Il ricorrente ha quindi agito per l’ottemperanza, chiedendo che si ordinasse al Ministero di erogare la Carta Docente per l’importo di euro 1.000,00 e che si nominasse un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. L’Amministrazione si è costituita con memoria di stile, senza formulare deduzioni.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla qualificazione del titolo: si tratta di sentenza di condanna passata in giudicato e ritualmente notificata. Su questa premessa verifica la sussistenza del presupposto temporale dell’ottemperanza, ossia il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il termine risulta spirato senza alcun esito.

La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’Amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. Sul punto la resistente, costituitasi con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Ne consegue che il credito non è contestato nell’an e nel quantum.

Il ricorso è quindi fondato e deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato. Il rimedio adottato è articolato: al Ministero resistente è assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. In caso di inutile decorso, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, precisando che si tratta di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali.

Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Espletate le operazioni, invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il suo compenso, da porre a carico dell’Amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari. Il Tribunale dispone infine l’oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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