Inottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nella P.A. (TAR Lombardia n. 312 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le questioni di competenza e di organizzazione interna, così come i rapporti tra le diverse amministrazioni coinvolte, sono irrilevanti ai fini dell’ottemperanza: sul piano dell’ordinamento generale l’amministrazione è obbligata al pagamento di una somma certa, liquida ed esigibile in forza di un titolo giudiziale definito. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’inerzia dell’amministrazione integra inottemperanza. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento, assegna un termine per l’esecuzione e, per l’ipotesi di perdurante inerzia, nomina commissario ad acta perché provveda al pagamento anche con distrazione da diversi capitoli di spesa, non potendo addurre a giustificazione le procedure telematiche vigenti.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratto a tempo indeterminato, aveva svolto negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 supplenze a tempo determinato presso due istituti comprensivi. Per tali contratti aveva percepito il trattamento economico iniziale del personale di ruolo, ma non la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, voce riservata dall’art. 25 del CCNL del 31 agosto 1999 agli assunti a tempo indeterminato e al personale a termine utilizzato su posto vacante per l’intera durata dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
Il Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, con sentenza n. 164 del 22 marzo 2022, aveva accertato il diritto alla RPD applicando il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, condannando il Ministero al pagamento delle differenze stipendiali. La sentenza, notificata in forma esecutiva il 1° giugno 2022, è passata in giudicato. Non ottenuto l’adempimento spontaneo, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione: la sentenza posta in esecuzione è passata in giudicato ed è stata notificata in forma esecutiva al Ministero e all’Ufficio Scolastico Regionale. È inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, che consente alle amministrazioni statali di eseguire i provvedimenti di condanna al pagamento prima dell’azione esecutiva.
Le giustificazioni della difesa erariale vengono dichiarate irrilevanti. Il Ministero aveva allegato una relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale che evidenziava l’incompetenza della Ragioneria Territoriale dello Stato all’adozione del decreto di liquidazione, la competenza esclusiva delle istituzioni scolastiche sui pagamenti delle supplenze brevi e problemi tecnici legati alle partite stipendiali in NOIPA. Il TAR ritiene che tali argomenti attengano a questioni di competenza e organizzazione interne e ai rapporti tra amministrazioni.
Sul piano dell’ordinamento generale, l’amministrazione è obbligata al pagamento di una somma certa, liquida ed esigibile in forza di un titolo definito, e non vi ha provveduto. Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per dare integrale esecuzione al giudicato, compresi interessi legali e spese di lite.
Per l’ipotesi di persistente inadempimento il Collegio dispone sin d’ora la nomina a commissario ad acta del dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bergamo e Brescia. Questi, su semplice istanza del creditore, provvederà nei novanta giorni successivi determinando l’importo dovuto e adottando ogni atto necessario al pagamento, anche con distrazione da diversi capitoli di spesa. In nessun caso potranno essere addotte a giustificazione omissioni o ritardi le procedure telematiche vigenti. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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