Ottemperanza al decreto Pinto senza termine dilatorio e penalità di mora (TAR Calabria n. 218 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle ottemperanze ai decreti della Corte di Appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Essa è determinata, in assenza di iniquità o cause ostative, nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege, e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte di Appello di Catanzaro emesso ai sensi della legge n. 89/2001, con il quale il Ministero della Giustizia era stato ingiunto di pagare a ciascuno la somma di € 7.150,00, oltre interessi legali, e di rifondere le spese del procedimento. Il titolo, pubblicato il 06.11.2019 e notificato il 09.12.2019, è assistito dall’autorità di cosa giudicata, come attestato dalla documentazione depositata.

I creditori hanno inviato in data 27.10.2022 la richiesta di pagamento di cui all’art. 5 sexies legge n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi. L’Amministrazione intimata, regolarmente notiziata, non si è costituita e non ha dimostrato di avere dato esecuzione al provvedimento. I ricorrenti chiedono pertanto l’ottemperanza e l’ulteriore condanna al pagamento della somma prevista dall’art. 114, lett. e), c.p.a. per il ritardo successivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rivede la propria precedente giurisprudenza e ritiene che, per le ottemperanze ai decreti della Corte di Appello ex legge n. 89/2001, non siano più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando sul punto Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.

Accertato che il titolo ha autorità di cosa giudicata, che è stato ritualmente notificato e che è decorso il termine semestrale dalla richiesta ex art. 5 sexies, il Tribunale rileva che la P.A. non ha dato prova, come era suo onere secondo Cass. SS.UU. n. 13.533/2001, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale. Sussistono dunque tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a..

Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerna sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. St. Ad. Plen. 25 giugno 2014 n. 15 e la novella del comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015.

Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. Essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, alla data dell’insediamento del commissario ad acta, secondo Adunanza Plenaria 25 maggio 2021, n. 8.

Il Tribunale ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza e nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta. Le spese sono poste a carico della P.A., liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare (Consiglio di Stato, sentenza 25/03/2016, n. 1247), con distrazione in favore del difensore antistatario; in caso di mancata rifusione provvederà il commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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