Pannelli fotovoltaici e vincolo paesaggistico, legittima la prescrizione sul colore (TAR Lombardia n. 307 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un immobile assoggettato a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere c) e d), d.lgs. 42/2004, la Soprintendenza può prescrivere, nell’ambito del procedimento autorizzatorio semplificato di cui all’art. 3 e Allegato B, punto B.8, d.P.R. 31/2017, che i pannelli fotovoltaici siano del medesimo colore del manto di copertura. Tale valutazione attiene alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o inadeguatezza dell’istruttoria e della motivazione. Il contemperamento tra l’interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili e la tutela del paesaggio integra un compromesso che la Soprintendenza è tenuta a ricercare e che non può dirsi violato quando l’impianto sia comunque consentito, ancorché con prescrizioni cromatiche. La mera affermazione, non suffragata da dati tecnici e calcoli, circa una riduzione di producibilità superiore al 30% non è idonea a dimostrare l’irragionevolezza della prescrizione.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un’abitazione in un Comune assoggettato a vincolo paesaggistico apposto con D.M. 22.4.1966. Nel 2021 ha presentato istanza di autorizzazione paesaggistica per un impianto fotovoltaico di 48 moduli, con cornici verniciate in colore RAL 8004 e rivestimento in lamiera di rame delle porzioni di falda non coperte dai pannelli. La Commissione comunale per il paesaggio espresse parere favorevole prescrivendo il mantenimento dell’integrità cromatica della copertura; la Soprintendenza non rese il parere nel termine e il Comune rilasciò l’autorizzazione con quella prescrizione.
Nel 2022 il ricorrente ha chiesto una nuova autorizzazione in variante, proponendo pannelli neri e sostenendo, con relazione tecnica, che pannelli colorati avrebbero reso l’impianto inefficiente per oltre il 30%. La Commissione si espresse per pannelli e cornice della stessa tonalità e per pellicola non riflettente; la Soprintendenza, con parere del 26.8.2022, confermò la prescrizione del colore del manto di copertura. Il Comune ha quindi rilasciato l’autorizzazione recependo quel parere. Il ricorrente ha impugnato l’autorizzazione e il parere, chiedendo anche l’annullamento della precedente autorizzazione del 2021.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta un unico motivo articolato in più censure. Quanto alla dedotta carenza di istruttoria e di motivazione, il Collegio rileva che le migliorie progettuali e le peculiarità tecniche invocate dal ricorrente riguardano aspetti secondari e non incidono sull’elemento centrale della prescrizione, cioè il colore nero dei pannelli, valutato dalla Soprintendenza anche in relazione all’estensione dell’impianto.
Sulla visibilità dell’impianto, il TAR richiama la relazione della Soprintendenza, secondo cui il fronte sud dell’edificato lungo il pendio è percepibile anche a distanza dai percorsi pedecollinari, e osserva che la stessa relazione paesaggistica del ricorrente ammette visuali verso la pianura sottostante, con l’impianto collocato sulla falda sud. La valutazione sull’impatto visivo rientra nell’ampia discrezionalità tecnica e risulta logica e congruamente motivata, coerentemente con il precedente Cons. Stato, sez. VI, 27.5.2021, n. 4096.
Quanto al parere della Commissione comunale, il Collegio ne offre un’interpretazione diversa da quella del ricorrente: l’espressione “pannelli e cornice siano della stessa tonalità” va letta nel senso che anche il pannello debba essere marrone, coerentemente con il primo parere che richiedeva il colore “totalizzato al manto”. In ogni caso, il parere della Commissione non è vincolante per la Soprintendenza, le cui valutazioni sono autonome.
Il riferimento alla “massiccia trasformazione dei manti di copertura” non è indice di motivazione standard, ma spiega la ragione della prescrizione rispetto al diverso orientamento del 2015: l’impatto di un impianto isolato è diverso da quello di una trasformazione diffusa. Sul punto della efficienza, la relazione tecnica del ricorrente si limita ad affermare una riduzione superiore al 30% senza dati tecnici né calcoli, risultando apodittica; inoltre la resa dipende dalle caratteristiche tecniche dei singoli pannelli, non solo dal colore.
Infine, il TAR ritiene rispettati i principi di Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2020, n. 3696: la Soprintendenza non ha sacrificato integralmente l’interesse alla realizzazione dell’impianto, ma ha operato un contemperamento tra transizione ecologica e tutela paesaggistica. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore della Soprintendenza, liquidate in euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%.
Nota della Redazione
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