Il verificatore non vincola il giudice sulla linea naturale del terreno (Cons. Stato n. 5722 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando la regola tecnica non è univoca e più soluzioni risultano egualmente valide, il giudice amministrativo e il verificatore non possono sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione che sia pervenuta a una soluzione tecnica, ancorché opinabile, ma accettabile secondo lo stato dell’arte. Il verificatore accerta i fatti tecnici complessi e le sue conclusioni, se congruamente argomentate, sono condivisibili nei limiti del sindacato del giudice sull’esercizio del potere tecnico. In tema di proroga del titolo edilizio, la pendenza del contenzioso giudiziario sul permesso di costruire può integrare causa di forza maggiore idonea a giustificare il differimento del termine di inizio dei lavori, non richiedendo la norma provinciale un’accertata impossibilità assoluta.

Il Fatto

La controversia ha a oggetto il permesso di costruire formato per silentium in favore di una società per la realizzazione di un edificio residenziale in luogo di una villetta a schiera, su un lotto compreso in zona B2. Il proprietario di un immobile confinante ha impugnato il titolo abilitativo e gli atti presupposti, contestando il calcolo della volumetria, la qualificazione del piano autorimessa, la ricostruzione della linea naturale del terreno e l’incidenza dell’edificando sulla luminosità della propria proprietà.

Nelle more del giudizio il Comune ha avviato e poi archiviato un procedimento di autotutela, rilasciando un permesso in variante con prescrizioni. Il T.R.G.A. ha dichiarato irricevibile il ricorso introduttivo per tardività e ha respinto i motivi aggiunti. Separatamente è stato impugnato il provvedimento di proroga del termine per l’inizio dei lavori, respinto in primo grado.

La Motivazione della Corte

Riuniti gli appelli per connessione, il Collegio prescinde dallo scrutinio delle eccezioni processuali per ragioni di economia motivazionale, ritenendo infondato l’appello nel merito. Sulle questioni tecniche il giudice si avvale di una verificazione affidata a un professore universitario, con quesiti analitici sulla situazione dei luoghi, sulla linea naturale del terreno e sul calcolo della superficie utile netta.

Il Collegio condivide la premessa metodologica del verificatore: la discussione verte sulle ipotesi, non sul metodo. Le soluzioni progettuali non sono errate né fondate su elementi non veritieri, mentre le osservazioni della parte attrice offrono ipotesi alternative dai risultati contrastanti. In presenza di regola tecnica non univoca, il giudice non si sostituisce all’amministrazione che abbia adottato una soluzione opinabile ma accettabile secondo lo stato dell’arte.

Sul piano autorimessa, il verificatore ha accertato che esso è parzialmente seminterrato e che l’incremento di altezza è applicabile solo sul fronte interessato dallo sbordamento. Sul calcolo della SUN, la destinazione degli spazi comuni a spazio di relazione e per il gioco dei bambini non è vietata dalla disciplina provinciale, e lo scomputo degli spessori delle pareti risulta materialmente corretto, poiché la norma non impone la caratterizzazione della stratigrafia.

Quanto alla linea naturale del terreno, il verificatore ha chiarito che il terreno sistemato come da progetto può essere considerato tale limitatamente al confine del lotto, mentre a ridosso dell’edificio l’andamento differisce. È escluso ogni nocumento da ombre sull’edificio confinante, essendo semmai l’edificio posto a sud a generarle. Le conclusioni, congruamente motivate, sono condivise dal Collegio. È dichiarato inammissibile il motivo sull’autotutela per genericità.

Sulla proroga, il Collegio ritiene che la pendenza del contenzioso possa costituire causa di forza maggiore, essendo il titolo sub iudice indipendentemente dalla volontà della controinteressata. La discrezionalità dell’amministrazione non appare irragionevole né abnorme. Il motivo sulla durata della proroga è inammissibile per carenza di interesse. Gli appelli sono respinti; l’appello incidentale è improcedibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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