Definizione agevolata payback dispositivi medici e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 13052 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, l’adesione al meccanismo di definizione agevolata di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, comporta l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Il versamento della quota ridotta del 25% degli importi determina, pertanto, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente declaratoria di improcedibilità del gravame, laddove non ricorrano i presupposti per la cessazione della materia del contendere, atteso che il meccanismo agevolativo consente il conseguimento di un bene della vita diverso rispetto a quello originariamente perseguito con l’impugnazione.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui il decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche e i decreti del Ministero della Salute del 2022, con i quali è stato certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché le connesse determinazioni regionali che hanno individuato il fatturato per singolo fornitore e gli importi di ripiano dovuti. La società ha contestato i provvedimenti sia per vizi propri, sia per l’illegittimità della normativa primaria che disciplina il sistema del c.d. payback nel settore dei dispositivi medici.
Successivamente, la ricorrente ha aderito al meccanismo di definizione delle controversie introdotto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, provvedendo al pagamento del 25% di quanto originariamente addebitato e dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con richiesta di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 prevede che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici si intendano assolti con il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, versamento che estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale. La norma demanda alle regioni e alle province autonome l’accertamento dell’avvenuto versamento e la comunicazione alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti, con compensazione delle spese.
Il Tribunale rileva, tuttavia, di non poter dichiarare la cessazione della materia del contendere nei termini previsti dalla norma, in assenza del deposito, da parte dell’amministrazione regionale, della documentazione attestante l’avvenuto versamento. Cionondimeno, quanto dedotto e prodotto dalla parte ricorrente è idoneo a determinare il venir meno del potere del giudice di pronunciarsi nel merito del ricorso, in ragione della preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi.
La Corte precisa che il meccanismo di definizione agevolata consente il conseguimento di un bene della vita — l’estinzione dell’obbligazione mediante il pagamento di una somma ridotta — diverso da quello cui il gravame era originariamente indirizzato, ossia l’eliminazione dall’ordinamento dei provvedimenti impugnati senza alcun pagamento. Da tale diversità di bene perseguito deriva l’impossibilità di configurare la cessazione della materia del contendere, dovendosi invece dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Tribunale dichiara, infine, l’integrale compensazione delle spese di lite, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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