Incarichi di struttura complessa SSN: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lombardia n. 3426 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto il conferimento di incarichi dirigenziali di struttura complessa in enti del Servizio Sanitario Nazionale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001. Tale conclusione non è superata dalla modifica dell’art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 502/1992, operata dall’art. 20, comma 1, della L. n. 118/2022, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Il ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
Il Fatto
Una candidata ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia la deliberazione con cui il Direttore Generale dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda aveva approvato l’esito dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di Dirigente Medico di Struttura Complessa nella disciplina di Neurologia. Il ricorso era diretto altresì contro il verbale della commissione esaminatrice e contro il bando di selezione, chiedendo l’annullamento degli atti e della conseguente nomina del candidato risultato vincitore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la controversia ha ad oggetto il conferimento di un incarico dirigenziale di struttura complessa in un ente del Servizio Sanitario Nazionale, disciplinato dall’art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 502/1992. Tale fattispecie rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, che devolve al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici, ivi inclusi i dirigenti del comparto sanità.
Il TAR ha richiamato il costante orientamento della Corte di Cassazione, il quale ha confermato tale riparto di giurisdizione anche con riferimento alle selezioni indette successivamente alla modifica dell’art. 15 citato, operata dall’art. 20, comma 1, della L. n. 118/2022. In particolare, il Collegio ha menzionato le pronunce delle Sezioni Unite n. 3868 del 20.02.2026 e n. 4234 del 25.02.2026, che hanno ribadito la natura di rapporto di lavoro dell’incarico di struttura complessa, con conseguente attrazione della relativa cognizione al giudice ordinario.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione che il processo può essere riproposto dinanzi al giudice ordinario competente per territorio, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione tra le parti, in ragione delle incertezze interpretative correlate al riparto di giurisdizione.
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Nota della Redazione
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