Ampliamenti in zona paesaggisticamente vincolata non condonabili ex art. 32, comma 26, d.l. n. 269/2003 (TAR Abruzzo n. 76 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, sono insanabili le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincolo paesaggistico imposto prima della loro esecuzione, in assenza o difformità del titolo edilizio e non conformi alle prescrizioni urbanistiche. La sanatoria è ammessa solo per gli abusi minori di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al decreto, con parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo; ne restano esclusi gli ampliamenti e i cambi di destinazione d’uso in zona vincolata. La qualificazione della tipologia di abuso compete al Comune, mentre la Soprintendenza deve limitarsi a verificarne la condonabilità; la valutazione di compatibilità paesaggistica è legittimamente omessa quando l’istanza di nulla osta sia inammissibile per abuso non sanabile.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il diniego di nulla osta a una domanda di condono edilizio presentata ai sensi del d.l. n. 269/2003, emesso dalla Soprintendenza per le province di Chieti e Pescara. Le opere abusive riguardavano aumenti di volumetria, modifiche distributive interne e variazione dei prospetti su un immobile insistente in zona dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. del 07/05/1974. Il ricorrente contestava la qualificazione degli abusi come tipologia 1, la mancata applicazione della clausola di salvezza e l’omessa valutazione di compatibilità paesaggistica, deducendo altresì l’incompetenza della Soprintendenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, rilevando che l’art. 32, comma 26, d.l. n. 269/2003 ammette a sanatoria, in zona vincolata, solo gli abusi minori di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, con il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Il successivo comma 27, lettera d), esclude comunque la sanatoria per le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli paesistici imposti prima dell’esecuzione, in assenza o difformità del titolo abilitativo. La Corte ha quindi escluso che gli ampliamenti descritti nella relazione tecnica allegata alla domanda potessero rientrare nelle tipologie condonabili.
Quanto alla qualificazione dell’abuso, il Collegio ha chiarito che la classificazione nella tipologia 1 era stata compiuta dal Comune con la nota del 26 novembre 2019, non impugnata, e che la Soprintendenza si era limitata a rilevare l’insussistenza dei presupposti per la valutazione della domanda. Nessuna incompetenza è ravvisabile, essendo l’atto impugnato conseguente alla valutazione dell’ente locale. Inammissibile è stata quindi ritenuta l’istanza di nulla osta.
Il Tribunale ha altresì respinto i motivi concernenti la clausola di salvezza, la cui applicazione è esclusa per gli abusi di tipo 1, e la dedotta erroneità sul concetto di inedificabilità, trattandosi di argomento estraneo alla decisione. La Soprintendenza ha legittimamente omesso la valutazione di compatibilità paesaggistica, conformemente ai principi di economicità del procedimento, mentre il richiamo al d.P.R. n. 31/2017 è stato ritenuto inconferente, poiché attiene alle autorizzazioni ante intervento e non alla sanatoria di abusi edilizi.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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