Inammissibile il ricorso contro l’atto consequenziale se non impugnato tempestivamente l’atto presupposto (TAR Basilicata n. 38 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che si limita a disporre l’allocazione di risorse aggiuntive, sostituendo un allegato del precedente decreto per aggiornare l’elenco dei beneficiari, senza mutare il quadro disciplinare già tracciato, assume natura meramente conseguenziale e applicativa rispetto al provvedimento presupposto. L’atto presupposto che, invece, esprime una regola ostativa all’ammissione e preclude la possibilità di adottare varianti progettuali, spiegando autonoma e diretta efficacia lesiva, deve essere impugnato nel termine di decadenza, decorso il quale diviene inoppugnabile e la sua tardiva impugnazione rende inammissibile il ricorso proposto contro l’atto consequenziale. Tale principio si applica anche quando l’atto presupposto sia stato conosciuto dal destinatario, come dimostrato dalla presentazione di un’istanza di riesame in autotutela.
Il Fatto
La società ricorrente, ammessa in graduatoria per le agevolazioni PNRR finalizzate alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, vedeva il proprio progetto basato sull’uso di biomasse. A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2023/1187, che ha escluso l’idrogeno da biomasse dai finanziamenti, il MASE adottava il decreto n. 164 del 2024, che recepiva le restrizioni e dichiarava non ammissibili i progetti basati su matrici biologiche. La società presentava istanza di riesame in autotutela per essere ammessa a depositare una variante progettuale, ma il MASE rispondeva negativamente. Successivamente, la Regione Basilicata approvava l’aggiornamento della graduatoria includendo la variante della ricorrente, ma il MASE, con decreto n. 154 del 2025, stabiliva di non tenerne conto. Avverso tale ultimo atto e gli atti presupposti, la società proponeva ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, accogliendo l’eccezione della difesa erariale. Il Collegio ha rilevato che il decreto n. 164 del 2024, che recepiva le prescrizioni del Regolamento UE, aveva natura direttamente lesiva per la ricorrente. Detto decreto, infatti, approvava lo scorrimento delle graduatorie, stabiliva i criteri per la ripartizione delle risorse residue e, soprattutto, disponeva la non ammissibilità dei progetti che producono idrogeno da matrici biologiche, categoria alla quale apparteneva il progetto della società ricorrente.
La Corte ha inoltre precisato che il decreto n. 164 del 2024 spiegava autonoma efficacia lesiva anche perché dava atto della conclusione delle fasi istruttorie e delle approvazioni delle graduatorie regionali, fatto che precludeva, ai sensi dell’art. 12, comma 6, del bando-tipo, la possibilità di adottare varianti progettuali imposte da sopravvenute disposizioni sovranazionali.
Alla luce di ciò, il successivo decreto n. 154 del 2025, tempestivamente impugnato, si atteggiava ad atto meramente conseguenziale, limitandosi a disporre l’allocazione di risorse aggiuntive e a sostituire l’allegato 1 del precedente decreto, senza mutare il quadro disciplinare. Sussistendo un rapporto di presupposizione tra i due decreti, la tardiva impugnazione dell’atto presupposto ha reso inammissibile il ricorso contro l’atto consequenziale. Il Collegio ha osservato che la ricorrente aveva piena conoscenza del decreto n. 164 del 2024 quantomeno dal 23 settembre 2024, data della sua istanza di riesame in autotutela, e che il ricorso, notificato il 4 luglio 2025, era comunque tardivo.
La Corte ha infine giudicato recessiva la tesi della non immediata lesività del decreto n. 164 del 2024, evidenziando come la stessa ricorrente, nell’istanza di autotutela, ne avesse riconosciuto il carattere di provvedimento di esclusione implicito e la natura direttamente lesiva, atteso che i fondi erano stati attribuiti a un soggetto diverso. Anche la nota del 18 novembre 2024, di carattere preclusivo, era ormai divenuta inoppugnabile, corroborando il rilievo di inammissibilità. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione delle peculiarità della questione e della definizione in rito del giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.