Il voto numerico della sottocommissione d’esame contiene la motivazione del giudizio (TAR Lazio n. 13023 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il voto numerico attribuito dalle commissioni giudicatrici alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale, contenendo in sé la motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni. La valutazione è espressione di ampia discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di sviamento logico, errore di fatto o contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Il verbale di una prova d’esame è atto pubblico fidefacente, facente piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale.

Il Fatto

La ricorrente, candidata all’esame di abilitazione alla professione di avvocato per il 2022 presso la Corte d’Appello di Roma, ha sostenuto la prima prova orale in diritto civile in modalità da remoto dinanzi alla 28° Sottocommissione. La prova era suddivisa in due sessioni orali, con la prima svolta in videocollegamento e la seconda in presenza, secondo le modalità eccezionali adottate in conseguenza della pandemia da Covid-19. La candidata ha ricevuto il punteggio di 15/30, non superando la prova, e non è stata ammessa alla seconda prova orale.

La ricorrente ha impugnato il verbale e il conseguenziale giudizio negativo, deducendo che il collegamento audio/video aveva subito malfunzionamenti tali da compromettere la regolarità dell’esame e che il giudizio, espresso solo con punteggio numerico, sarebbe stato immotivato, in violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 24 e 27 Cost. Ha altresì chiesto l’ammissione di prova per testi e l’acquisizione del file audio/video della prova.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha confermato la valutazione negativa già espressa in sede cautelare. Quanto al primo motivo, il Collegio ha rilevato che il verbale redatto dal segretario della sottocommissione è atto pubblico fidefacente, che fa piena prova fino a querela di falso dei fatti accaduti in presenza del pubblico ufficiale. Nel verbale non risulta alcuna annotazione circa malfunzionamenti del collegamento audio/video, circostanza che sarebbe stata sicuramente evidenziata se manifestatasi in modo idoneo ad alterare la regolarità della prova.

Il verbale risulta, inoltre, sottoscritto dalla stessa ricorrente, la quale non ha apposto alcuna osservazione sulla questione oggi dedotta in giudizio. Non essendo stata proposta querela di falso, l’allegazione della ricorrente è rimasta sfornita di prova, rendendo insussistente anche il presupposto per l’accoglimento dell’istanza istruttoria volta all’escussione di testi.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ha richiamato il costante orientamento secondo cui il voto numerico attribuito dalle commissioni esaminatrici esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale, contenendo in sé la motivazione. La valutazione della commissione non è sindacabile dal giudice amministrativo, salvo che emergano elementi di sviamento logico, errore di fatto o contraddittorietà evidente, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’organo valutatore.

Conseguentemente, il Tribunale ha respinto il ricorso, compensando le spese tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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