Inottemperanza all’ordine AGCM sanzionabile anche se il provvedimento è sub judice (Cons. Stato n. 5357 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti amministrativi, compresi quelli adottati dall’A.G.C.M., sono dotati di immediata esecutività ex art. 21-quater, comma 1, l. n. 241 del 1990 e devono essere eseguiti entro il termine di legge o del provvedimento stesso. La mera proposizione del ricorso giurisdizionale non ne sospende ex lege l’efficacia, essendo necessaria un’espressa pronuncia cautelare ex artt. 55 e ss. c.p.a. Ne consegue che la mancata ottemperanza a un provvedimento dell’Autorità ancora efficace integra la fattispecie sanzionabile di cui all’art. 27, comma 12, Codice del consumo, restando irrilevante che il provvedimento sia sub judice. Ai fini della dosimetria, il parametro è il fatturato complessivo, e l’oscuramento dei dati di bilancio mediante forchette non lede il diritto di difesa dell’operatore, che conosce i propri dati economici.

Il Fatto

Con provvedimento n. 31000 del 28 novembre 2023 l’A.G.C.M. ha sanzionato una società esercente un impianto di distribuzione di carburanti per una pratica commerciale scorretta, consistita nell’applicazione di un sovrapprezzo ai consumatori che pagavano con carta di credito, vietata dall’art. 62 del Codice del consumo. L’Autorità ha ordinato la cessazione della condotta e la trasmissione di una relazione di ottemperanza entro il 3 marzo 2024.

La società non ha depositato la relazione e ha proseguito la pratica fino al 14 maggio 2024. L’A.G.C.M. ha quindi avviato il procedimento per inottemperanza ex art. 27, comma 12, Codice del consumo, conclusosi con sanzione di € 20.000,00. Il TAR Lazio ha respinto l’impugnazione e la società ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge il gravame. Il primo motivo contesta l’integrazione della fattispecie di inottemperanza, sostenendo che la mancata esecuzione per un breve lasso di tempo andrebbe qualificata come legittima attesa dell’esito del giudizio cautelare. La censura non coglie nel segno.

Il Collegio ribadisce che i provvedimenti dell’A.G.C.M. sono immediatamente esecutivi ex art. 21-quater, comma 1, l. n. 241 del 1990 e che la proposizione del ricorso non ne sospende automaticamente l’efficacia: occorre un’espressa pronuncia cautelare ex artt. 55 e ss. c.p.a.. Nel caso di specie il provvedimento è sempre rimasto efficace, non essendo mai intervenuta una sospensione giudiziale. Il comportamento della società integra pertanto un deliberato ed ingiustificato rifiuto di conformarsi a un provvedimento esecutivo.

Non rileva che l’inadempimento si sia protratto per un periodo contenuto. La società era stata messa in condizione di porre rimedio: termine di novanta giorni dalla notifica, poi sollecito con ulteriori dieci giorni, e infine rimozione della cartellonistica solo dal 14 maggio 2024, con un ritardo superiore a due mesi.

Il secondo motivo investe la quantificazione della sanzione, deducendo sproporzione e difetto di motivazione per l’oscuramento dei dati economici. Anche tale censura è infondata. L’uso di forchette per indicare i dati di bilancio è prassi legittima a tutela della riservatezza commerciale e non lede il diritto di difesa, poiché l’operatore conosce i propri dati e può accedere al fascicolo in via post-procedimentale.

Quanto alla nozione di fatturato, va assunto quello complessivo, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, perché esso esprime la dimensione economica del professionista e consente l’effetto deterrente della sanzione. L’importo irrogato è comunque congruo e proporzionato, collocandosi al ridosso del minimo edittale previsto dall’art. 27, comma 12, Codice del consumo, che prevede una forbice da 10.000 a 10.000.000 euro. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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