Accesso agli atti dei servizi sociali e dati sensibili di terzi (TAR Toscana n. 360 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il genitore affidatario di una minore ai servizi sociali è titolare di un interesse concreto, diretto e attuale all’accesso ai documenti del fascicolo detenuto dal Comune, in quanto parte direttamente coinvolta nell’attività dei servizi e padre della minore. I documenti formati dai servizi sociali comunali nell’esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge n. 328/2000 rientrano nella nozione di documento amministrativo ex art. 22, lett. d), della l. n. 241/1990 e sono soggetti alla relativa disciplina, non assumendo rilievo la circostanza che l’affidamento sia avvenuto su richiesta del giudice civile. L’accesso va tuttavia bilanciato con la tutela dei dati sensibili e giudiziari di terzi: ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990, esso è consentito, per i documenti che li contengono, nei limiti in cui sia strettamente indispensabile, con onere dell’istante di allegare le ragioni a supporto. Spetta al giudice valutare se e in quali limiti l’accesso sia strettamente indispensabile alla tutela dell’interesse prospettato.
Il Fatto
A seguito di una sentenza del Tribunale per i minorenni, la figlia minore di un genitore è stata affidata ai servizi sociali competenti per territorio, con sospensione delle prescrizioni relative alla frequentazione tra padre e figlia fino al completamento di un percorso psicoterapeutico del genitore.
Il padre ha chiesto al Comune di estrarre copia del fascicolo e della presa in carico della figlia e dei genitori da parte dei servizi sociali, per uso legale. Il difensore ha poi presentato una seconda istanza per ottenere copia del verbale di presa in carico. Il Comune ha dichiarato improcedibile la richiesta, sostenendo che la presa in carico non si esplica in un atto ma in azioni, e che i servizi operano quali ausiliari dell’autorità giudiziaria. Il ricorrente ha impugnato la nota ai sensi dell’art. 116 c.p.a., chiedendo l’accertamento del proprio diritto di accesso e la condanna all’esibizione.
La Motivazione della Corte
Il TAR distingue due profili. Quanto al verbale di presa in carico, il Comune ha formalmente dichiarato, assumendosene la responsabilità, che l’atto non esiste. Secondo la giurisprudenza richiamata, se i documenti non risultano esistenti l’amministrazione è tenuta a certificarlo, e la regola ad impossibilia nemo tenetur fa sì che il diritto di accesso non possa riguardare documenti mai posti in essere. L’amministrazione ha anche confermato di avere preso in carico la minore, soddisfacendo in parte le esigenze conoscitive.
La domanda di accesso alla restante documentazione è invece fondata. Il ricorrente è titolare di una posizione di interesse, essendo parte coinvolta nell’attività dei servizi e padre della minore, e ha chiesto l’accesso per verificare che le attività di sostegno fossero state avviate. I documenti rientrano nella nozione di documento amministrativo ex art. 22, lett. d), della l. n. 241/1990, trattandosi di attività svolta dai servizi sociali comunali ex legge n. 328/2000.
Il TAR precisa che la documentazione richiesta non è quella predisposta ai sensi dell’art. 473-bis n. 27 c.p.c., ma quella elaborata all’esito del giudizio, nell’esercizio delle funzioni ordinarie. La natura amministrativa dell’attività dei servizi sociali non viene meno per il fatto che l’affidamento sia avvenuto su richiesta del giudice, né la pendenza di un giudizio civile osta all’accesso, che costituisce situazione autonoma di tutela.
Occorre però bilanciare l’accesso con la riservatezza di dati e informazioni riguardanti terzi, quali la madre della minore. Ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990, per i documenti contenenti dati sensibili e giudiziari l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile, e grava sull’istante l’onere di provarne l’indispensabilità. Poiché le istanze riguardano indiscriminatamente tutti gli atti del fascicolo, anche quelli attinenti alla vita privata di terzi, senza evidenziare la stretta necessarietà, la domanda è accolta solo per gli atti che riguardano il ricorrente e la minore, salvo il segreto professionale, ed è rigettata per quelli concernenti la madre o persone terze. Il Comune dovrà attestare formalmente l’eventuale inesistenza dei documenti ostensibili.
Nota della Redazione
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