Obbligo annuale di comunicazione delle condizioni economiche agli utenti (Cons. Stato n. 5359 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 71 del d.lgs. n. 259/2003, nel demandare all’Autorità il potere di precisare ulteriori prescrizioni sulla forma di pubblicazione delle informazioni tariffarie, legittima l’introduzione di un autonomo obbligo, a carico dell’operatore, di comunicare una volta l’anno in forma scritta all’utente tutte le condizioni economiche sottoscritte. Tale onere si aggiunge ai generali doveri di trasparenza e non è assolvibile mediante misure informative generiche, parziali o che presuppongano l’attivazione autonoma dell’utente. L’obbligo regolamentare non è sproporzionato e non richiede la notifica alla Commissione europea quando la norma nazionale di riferimento risulti in sintonia con la disciplina unionale.

Il Fatto

Una società operante nel settore delle comunicazioni elettroniche ha impugnato davanti al TAR Lazio la delibera con cui l’Autorità le aveva ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa di complessivi euro 116.000, per la violazione dell’art. 71 del d.lgs. n. 259/2003 in combinato disposto con l’art. 3, commi 5 e 6, della delibera n. 252/16/CONS.

Il procedimento era scaturito da una segnalazione di un altro operatore, che aveva rappresentato il mancato adempimento, nei termini e con le modalità prescritte, dell’obbligo di inviare agli utenti di telefonia fissa postpagata e mobile prepagata una comunicazione annuale recante il riepilogo delle condizioni economiche e contrattuali. Il TAR ha respinto il ricorso e la società ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettera dell’art. 71, comma 1, cod. comunicazioni elettroniche, ratione temporis vigente, che affidava all’Autorità il compito di assicurare la pubblicazione di informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate su prezzi, tariffe e condizioni generali, riservandole il potere di precisare ulteriori prescrizioni sulla forma di pubblicazione. Su questa base l’Autorità aveva adottato la delibera n. 252/16/CONS.

L’art. 3, comma 5, della delibera prescrive che almeno una volta l’anno l’operatore comunichi all’utente in forma scritta tutte le condizioni economiche sottoscritte, fermo restando il diritto del consumatore di conoscerle in qualsiasi momento e gratuitamente; il comma 6 prevede che, per i servizi prepagati, la comunicazione avvenga tramite SMS o e-mail, garantendo comunque modalità con accesso interattivo alla rete. Secondo la Corte la prescrizione è chiara e configura un preciso onere, ulteriore rispetto ai generici doveri di trasparenza, la cui previsione rientra espressamente nella facoltà di dettare prescrizioni aggiuntive riconosciuta dalla norma primaria.

Quanto alla dedotta sproporzionalità, il Collegio rileva che l’appellante non indica gli ostacoli o i costi eccessivi che l’adempimento comporterebbe, e che l’obbligo è adeguato allo scopo di richiamare periodicamente l’attenzione dell’utente sulle condizioni complessive delle offerte attive, anche in caso di modifiche unilaterali o di variazione delle offerte nel corso dell’anno. La comunicazione annuale assolve pertanto una funzione non sovrapponibile a quella di altre misure informative.

Il Collegio esclude inoltre la necessità di notifica alla Commissione europea, non sussistendone i presupposti, poiché la norma nazionale di cui la delibera fa applicazione risulta in sintonia con la disciplina unionale in materia di trasparenza e pubblicazione delle informazioni. Sotto altro profilo, l’obbligo regolamentare risulta consolidato, essendo già vigente in forza di una precedente delibera, e l’operatore, partecipante alla consultazione pubblica, non aveva formulato osservazioni critiche sulla disposizione in esame.

È disatteso anche il motivo sul trattamento informativo adottato dall’appellante: le misure dedotte — integrazione delle fatture e accesso all’area riservata — non integrano l’onere annuale e, sul piano sostanziale, non consentono all’utente di apprendere con semplicità e immediatezza la totalità delle condizioni economiche in un unico prospetto riepilogativo riferito all’intera annualità. Quanto al quantum, la Corte esclude il difetto dell’elemento soggettivo, avuto riguardo alla chiara desumibilità dell’obbligo e alla partecipazione alla consultazione, e ritiene la sanzione, applicata nel minimo edittale ma aumentata del doppio, adeguata alla gravità della violazione e alle caratteristiche del primario operatore. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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