Inottemperanza del Ministero dell’Istruzione all’obbligo di ricostruzione di carriera del personale scolastico (TAR Lazio n. 1527 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm., l’amministrazione resistente è condannata a conformarsi al giudicato quando non fornisca alcun elemento idoneo a dimostrare l’avvenuta esecuzione della pronuncia né l’esistenza di ostacoli o sopravvenienze impeditive. Il termine per l’ottemperanza decorre dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, e in caso di perdurante inadempimento si nomina commissario ad acta il dirigente generale competente per materia, senza facoltà di delega e senza compenso. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorre dalla scadenza del termine assegnato in dispositivo.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Lazio per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 5804/2022 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 16.06.2022, notificata il 29.07.2022 e passata in giudicato. Con quella pronuncia era stato accertato il diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’intero servizio non di ruolo prestato prima dell’assunzione a tempo indeterminato, con condanna dell’amministrazione alla esatta ricostruzione di carriera e alla corresponsione delle differenze retributive maturate.

La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito e ha chiesto, oltre all’esecuzione del giudicato, la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo successivo, con statuizione costituente titolo esecutivo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile, senza fornire chiarimenti sull’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

L’attività richiesta all’amministrazione dalla pronuncia non risulta essere stata svolta. Nel fascicolo non emergono elementi di alcun genere che dimostrino il contrario, né sopravvenienze che consentano di ravvisare ostacoli all’esecuzione. A fronte delle allegazioni della ricorrente circa l’inadempimento, il Ministero non ha fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza.

Da qui la condanna dell’amministrazione a provvedere, con assegnazione del termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. In caso di infruttuoso decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia, senza facoltà di delega e senza compenso, il quale provvederà nel termine di 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione.

Quanto alla richiesta di astreintes, il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Le penalità devono però decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati in dispositivo e vanno commisurate, per espressa previsione normativa, agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Il ricorso è pertanto accolto nei termini e limiti di cui in motivazione, con condanna del Ministero alle spese processuali liquidate in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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