Contratti a termine ex LSU: la natura subordinata è pacifica e il rinvio alle Sezioni Unite esclude il danno comunitario? (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9455 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
I contratti a termine stipulati da una pubblica amministrazione per la stabilizzazione di soggetti già impiegati in lavori socialmente utili non possono essere esclusi in via di principio dall’ambito di applicazione dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE e del d.lgs. n. 368/2001, dovendosi invece procedere all’esame del contratto e del concreto atteggiarsi del rapporto. La qualificazione formale di tali rapporti come estranei alla disciplina ordinaria non può fondarsi su generiche esigenze politico-sociali, ma richiede una verifica della compatibilità della fattispecie con le fattispecie legali escluse. In presenza di contratti a termine geneticamente subordinati, la mancata verifica dell’abuso nella loro reiterazione, con conseguente omissione del danno comunitario, integra violazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite n. 5072/2016.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, già impiegati come LSU dal 1995 e poi assunti dal Comune con contratti a termine quinquennali dal 2006, agivano in giudizio per ottenere l’accertamento della natura subordinata del rapporto per il periodo anteriore al 2006, la declaratoria di illegittimità della reiterazione dei contratti a termine e il conseguente risarcimento del danno comunitario. Il Tribunale rigettava la domanda relativa al periodo ante 2006 ma accoglieva la domanda risarcitoria; la Corte d’appello, riformando, rigettava anche tale domanda ritenendo che la riconducibilità dell’ultimo contratto alla legge regionale escludesse la possibilità di riconoscere il danno.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, censurando la sentenza impugnata per aver negato il risarcimento del danno comunitario sull’erroneo presupposto della carenza di prova della natura subordinata dei rapporti, nonostante i contratti a termine stipulati dal 2006 fossero geneticamente subordinati. La Corte richiama i propri precedenti (nn. 25672, 25673, 25674 e 25675 del 2017) secondo cui i rapporti a termine siciliani, ancorché seguano un periodo di impiego come LSU, sono soggetti alla disciplina nazionale ed eurounitaria, non potendosi trarre argomento dalle esigenze politico-sociali che ne hanno ispirato la stipulazione.
Con particolare riferimento all’art. 77 della l.r. n. 17/2004, la Corte evidenzia che, anche a voler escludere l’applicabilità del d.lgs. n. 368/2001, resta comunque possibile valutare la correttezza del ricorso al tempo determinato alla luce del diritto unionale, che impone la temporaneità quale connotato essenziale del contratto, pena la configurabilità dell’abuso.
La pronuncia richiama la giurisprudenza della CGUE (sentenze Mascolo, Sibilio, O’Brien, Rosado Santana) per affermare che l’ambito di applicazione dell’accordo quadro è concepito in senso ampio e include tutti i lavoratori, senza distinzioni basate sulla natura pubblica o privata del datore di lavoro. La mera qualificazione formale del rapporto come LSU non può escludere la qualità di lavoratore se tale qualifica è fittizia e nasconde un reale rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, la Corte d’appello non ha effettuato un compiuto vaglio dei rapporti di lavoro in relazione alle fonti negoziali e al concreto conformarsi degli stessi, né ha verificato la compatibilità con l’accordo quadro. La diversità strutturale dei contratti, che ne escluderebbe la riconducibilità all’accordo quadro, non può essere desunta da esigenze di natura politico-sociale o dalla finalità di stabilizzazione del personale precario. In conclusione, la Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti i restanti e cassa con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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